Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14339/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract complaints failing to meet Art. 448 CPP requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by De Nitto Mariano and Pellegrino Massimo inadmissible. The defense argued for a violation of law regarding the judge's failure to verify legal qualification and apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but these grievances were deemed abstract and generic. The court ruled that such complaints do not satisfy the specific admissibility criteria set forth in Article 448 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeals and an order for the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against preliminary investigation sentences are admissible only for specific grounds including the defendant's expressed will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and abstract or generic complaints are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility abstract legal complaints preliminary investigation sentence Article 448 Code of Criminal Procedure legal qualification error court costs award Article 444 Code of Criminal Procedure sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BRINDISI, con sentenza del 10/6/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla omessa valutazione della qualificazione giuridica e quanto all'assenza di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 129 doc.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BRINDISI, con sentenza del 10/6/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 640 cod. pen
a DE NITTO MARIANO WALTER e a PELLEGRINO MASSIMO la pena dagli stessi richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla omessa valutazione della qualificazione giuridica e quanto all'assenza di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 129 doc.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE NITTO MARIANO nato a MESAGNE il 21/08/1962 PELLEGRINO MASSIMO nato a MESAGNE il 21/10/1967 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIelet-e-~se-af~7 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BRINDISI, con sentenza del 10/6/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a DE NITTO MARIANO WALTER e a PELLEGRINO MASSIMO la pena dagli stessi richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica da parte del giudice della corretta qualificazione giuridica e alla possibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla omessa valutazione della qualificazione giuridica e quanto all'assenza di motivazione circa l'applicabilità dell'art. 129 doc. proc. pen. Le doglianze sono formulate in termini astratti e generici, tanto che nell'atto il riferimento alla mancanza di valutazione circa la corretta qualificazione giuridica è posto nei termini di una carenza di motivazione senza prospettare neanche quale sarebbe la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti.

Ragione questa per la quale le censure non sono consentite. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglie Estensore Marco Il Presidente DEPOSITATO IN CA LLERIA Anna Ma D