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Ordinanza — n. 14337/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14337/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14337/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, rilevando che la conclusione della Corte territoriale non sarebbe corretta in quanto la prova del dolo sarebbe stata individuata nella mancata giustificazione quando, invece, il teste ha dichiarato di non ricordare se l'imputato avesse o meno rilasciato delle dichiarazioni e vi era comunque un passaggio di proprietà. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo 1114-, giudice, facendo riferimento 31 fattuali emerse' (la provenienza furtiva dell'autovettura e l'identificazione del Badin alla guida) e alla mancanza di spiegazioni da parte del ricorrente (e tale non può evidentemente essere l'eventuale e incerta spiegazione che l'imputato avrebbe in ipotesi resa all'agente operante che nulla ha saputo, né avrebbe potuto, riferire sul punto), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 14337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324.La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova del dolo guida senza autorizzazione idoneità alla guida dubbio circa il carattere di infrazione imputazione di furto difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 26/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 23/10/2019 nei confronti di BADIN ION CRISTINEL in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADIN ION CRISTINEL nato il 15/11/1975 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 26/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 23/10/2019 nei confronti di BADIN ION CRISTINEL in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, rilevando che la conclusione della Corte territoriale non sarebbe corretta in quanto la prova del dolo sarebbe stata individuata nella mancata giustificazione quando, invece, il teste ha dichiarato di non ricordare se l'imputato avesse o meno rilasciato delle dichiarazioni e vi era comunque un passaggio di proprietà. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo 1114-, giudice, facendo riferimento 31 fattuali emerse' (la provenienza furtiva dell'autovettura e l'identificazione del Badin alla guida) e alla mancanza di spiegazioni da parte del ricorrente (e tale non può evidentemente essere l'eventuale e incerta spiegazione che l'imputato avrebbe in ipotesi resa all'agente operante che nulla ha saputo, né avrebbe potuto, riferire sul punto), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.

Sul punto, d'altro canto, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).L'elemento psicologico della ricettazione, d'altro canto, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità, come nel caso di specie in base alle modalità ammesse dallo stesso Dorcevic e indicate in sentenza, della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez.

U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324.La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglier stensore Marco ii1 ona Il Presidente Anna Maria De San