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Ordinanza — n. 14336/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific factual criticism under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual criticism regarding the lower court's reasoning. The defendant argued the trial court failed to justify its responsibility declaration and ignore generic mitigating circumstances, but the court found these complaints too vague. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. c) c.p.p.; Art. 581, lett. c) c.p.p.: An appeal alleging a defect in motivation is inadmissible if the complaint lacks a specific critical element directed at the factual or legal evaluations of the contested decision.

Parole chiave

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lack of specific criticism defect in motivation generic complaints inadmissible procedural requirements appeal court costs and fine azione di indebito arricchimento dazi doganali non pagati stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett.
Art. 581, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 9/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, SEZIONE DISTACCATA di SAN SEVERO il 6/5/2013 nei confronti di DI NUZZO CLAUDIO LUIGI per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Nei due motivi di ricorso di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe fornito giustificazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NUZZO CLAUDIO LUIGI nato a SAN SEVERO il 21/06/1980 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 9/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, SEZIONE DISTACCATA di SAN SEVERO il 6/5/2013 nei confronti di DI NUZZO CLAUDIO LUIGI per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nei due motivi di ricorso di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe fornito giustificazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. Le doglianze sono generiche. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione secondo la quale non è stata "fornita nessuna giustificazione" e circa "l'assoluta assenza di motivazione", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato.

Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglie Estensore Marco pMPaco Il Presidente Anna Maria e Santis DEPOS