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Ordinanza — n. 14333/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible for lacking specific argumentation and requesting new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Scarano and Di Matteo inadmissible. The defense argued against the aggravated robbery conviction but failed to cite specific logical flaws or omissions in the lower court's reasoning. The court ruled that general complaints without precise arguments do not constitute a reasoned criticism and would improperly trigger a new substantive review of the case.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, lett. E) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must specify logical deficiencies or omissions in the lower court's reasoning; general complaints without specific arguments are inadmissible as they do not allow the court to perceive the object of the criticism.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility specific argumentation requirement relationem complaint recidiva assessment procedural costs award rapina qualificata aggravamento della pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso, infatti, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, lett. E) cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, Valle
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARANO ALFREDO nato a NAPOLI il 16/05/1971 DI MATTEO MARIO nato a NAPOLI il 28/02/1987 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Di Matteo Mario e Scarano Alfredo, già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 10.11.2020 in ordine al reato di rapina aggravata in concorso.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato Di Matteo è inammissibile. Il ricorso, infatti, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta in punto di ritenuta sussistenza delle aggravanti e di determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente non indica specifiche carenze od omissioni argomentative, ovvero illogicità, limitandosi a lamentare la motivazione per relationem - mentre la Corte ha fornito argomentazioni autonome e specifiche sui motivi di impugnazione - (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formulato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una critica generalizzata che non permette di percepire l'oggetto delle censure (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).

A ko 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Scarano httoi'eue e inammissibile, poiché le censure in ordine all'espresso giudizio di sussistenza della contestata recidiva (desunta dalla spiccata e specifica propensione a delinquere testimoniata dalle precedenti condanne, tutte per il medesimo reato di rapina, cui si è aggiunto il reato da ultimo commesso, con modalità organizzate e espressive di una pervicacia non comune), finiscono per sollecitare un nuovo giudizio di merito sugli elementi (il livello di gravità del fatto; la personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali) da considerare ai fini della valutazione delle pericolosità del ricorrente, senza dedurre vizi logici tra quelli tassativamente indicati dall'art. 606, lett. E) cod. proc. pen.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigli estensore Il Presidente . P Sergio #ola Luci periali DEPOSITATO IN 'LLERIA- Jgai,