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Ordinanza — n. 14219/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14219/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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anistro Luigi propone ricorso avverso l'ordinanza della della Corte di appello di , che aveva rigettato la sua istanza di rimessione in termini per la proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, ribadendo di non aver ricevuto alcuna notifica del processo

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14219/2022 — snpen · Corte di Cassazione: anistro Luigi propone ricorso avverso l'ordinanza della della Corte di appello di , che aveva rigettato la sua istanza di rimessione in termini per la proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, ribadendo di non aver ricevuto alcuna notifica del processo

Parole chiave

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revoca dell'annullamento notificazione viziata annunci pubblici notificazione della decisione notificazione fittizia procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANISTRO LUIGI nato a SAN SEVERO il 21/06/1973 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; , L>

RITENUTO IN FATTO

1. anistro Luigi propone ricorso avverso l'ordinanza della della Corte di appello di , che aveva rigettato la sua istanza di rimessione in termini per la proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, ribadendo di non aver ricevuto alcuna notifica del processo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Alf edo Mantov