Ordinanza — n. 14217/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Neviller Alberto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'1/07/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina e altro. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva confermato la pena in capo all'imputato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che la sentenza era stata quindi emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e come tale doveva essere annullata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 comma 2 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14217/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva confermato la pena in capo all'imputato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che la sentenza era stata quindi emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e come tale doveva essere annullata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEIVILLER ALBERTO nato a TORINO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Neviller Alberto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'1/07/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina e altro. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva confermato la pena in capo all'imputato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che la sentenza era stata quindi emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e come tale doveva essere annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla pena inflitta nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Alf edo Mantovano (Y\A DEPOSITATO IN C ELLERIAoggi,