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Ordinanza — n. 14215/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against extortion conviction, ruling aggravating circumstances met and evidence re-evaluation barred.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14215/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Damiani Luigi and Siciliani Marco inadmissible, upholding their convictions for aggravated attempted extortion. The defense argued the aggravating circumstance regarding mafia methods was misapplied due to lack of victim awareness and submission, and claimed the sentencing was illogical. The court rejected these claims, stating that the defendants' conduct inherently suggested an organized group to the victim and that re-evaluating evidence is beyond the scope of a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 416 bis 1 cod. pen.; The aggravating circumstance of utilizing mafia methods is established when conduct creates in the victim the awareness of facing an organization, and appellate courts cannot re-evaluate evidence to reinterpret facts.

Parole chiave

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aggravated attempted extortion mafia method aggravating circumstance victim awareness of organization cassation evidence re-evaluation inadmissible appeal sentencing proportionality procedural preclusion tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 416 bis 1 cod. pen.
1.1 Avverso la sentenza ricorrente per cassazione il difensore di Damiani Luigi, eccependo che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 416 bis cod. pen
1.1 Avverso la sentenza ricorrente per cassazione il difensore di Damiani Luigi, eccependo che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAMIANI LUIGI nato a BARI il 23/05/1989 SICILIANI MARCO nato a BARI il 28/02/1994 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 10/05/2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale Damiani Luigi e Siciliani Marco erano stati condannati per tentata estorsione aggravata ai sensi degli art. 628 ultimo comma, ultima ipotesi e 416 bis 1 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorrente per cassazione il difensore di Damiani Luigi, eccependo che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. applicando la norma in modo del tutto erroneo, in quanto difettava sia il presupposto di aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenesse ad un'associazione mafiosa, ma anche e soprattutto la condizione di assoggettamento e di omertà. 1.2 Il difensore deduce inoltre vizio di motivazione per omessa o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla congruità del trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte di appello riportata alle argomentazioni del giudice di primo grado, ritualmente censurate nei motivi di appello.

2. Propone ricorso il difensore di Siciliani Marco. 2.1 II difensore evidenzia che era emerso che la condotta di tentata estorsione si era sviluppata in più episodi, posti in essere da diversi soggetti ed in diversi giorni, e che Siciliani aveva partecipato solo il 19/11/2019, senza la consapevolezza degli altri episodi; osserva che le parole utilizzate in tutti gli episodi erano solo quelle necessarie ad esternare la volontà estorsiva, che la circostanza di aver agito a volto scoperto era elemento assolutamente neutro ai fini dell'aggravante in parola e che l'uso del plurale nell'episodio dell'11/11/2019 (in cui Siciliani non era presente) era dovuto al fatto che i soggetti che partecipavano all'azione erano due, per cui non poteva considerarsi uno stesso elemento per contestare due aggravanti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Relativamente alla aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. (già art. 7 D.L. n.152/91, convertito nella legge n. 203/91), si deve rilevare come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel sostenere che "L'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; (Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Rv. 265515); "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525); la seconda invece richiede che il soggetto abbia agito con lo scopo di favorire l'associazione.

La "ratio" sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.

Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dai giudici di merito portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante nel primo dei due significati ricordati, posto che la condotta realizzata dal ricorrente è stata scandita da modalità operative che richiamavano nella persona offesa la sussistenza di essere al cospetto di una organizzazione; si allude, in particolare, all'essersi presentato Damiani per due volte a distanza di un giorno insieme a due soggetti diversi e a bordo di due autovetture diverse, il chè ingenerava il timore nella persona offesa di trovarsi al cospetto di una organizzazione, e non di sole due persone.

Su tale aspetto Nournigiordwinte si deve rilevare la natura meramente fattuale delle censure proposte, in quanto con esse i ricorrenti propongono (peraltro il ricorso di Danniani genericamente) una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Damiani, la Corte ha congruamente motivato la dosimetria della pena inflitta, evidenziando la peculiarità delle minacce, la valenza gravemente intimidatoria e la personalità di Damiani, e sul punto nessun confronto vi è nel motivo di ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso per genericità.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti .

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro