Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14214/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite statutory grounds under Art. 448 bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not rely on any of the specific grounds permitted by Article 448 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to motivate the sentence quantification and omitted a ruling on Article 129, but these reasons were not among the allowable grounds for cassation after the 2017 amendment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 bis, comma 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be based exclusively on the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals citing other grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility Art. 448 bis c.p.p. defective motivation omitted ruling Article 129 court costs and fine remissione della pena attenuazione libera della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 bis, comma 2 bis c.p.p.
1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod.proc.pen
Il difensore di Ramy Hicham propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Savona del 28 ottobre 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
1.1 Il difensore lamenta l'omessa motivazione sulla quantificazione della pena e che il Tribunale di Savona aveva immotivatamente escluso che docvesse essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod.proc.pen., senza farsi carico di indicare le ragioni di tale convincimento.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMY HICHAM nato il 04/08/1986 avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAidato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ramy Hicham propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Savona del 28 ottobre 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta l'omessa motivazione sulla quantificazione della pena e che il Tribunale di Savona aveva immotivatamente escluso che docvesse essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod.proc.pen., senza farsi carico di indicare le ragioni di tale convincimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Co scioni Alfredo Mantovano DEPOSITATO IN CA CELLERIA cggi.