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Ordinanza — n. 14209/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery convictions, upholding specific intent and penalty assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, confirming their convictions for robbery and assault. The defendants argued that the specific intent for theft was missing and that the robbery should have been classified as attempted due to the lack of successful possession. The court rejected these claims, ruling that the use of violence to secure possession of the stolen phone constitutes consummated robbery regardless of whether the victim was fully dispossessed, and that the penalty correctly accounted for the harm caused to the person.

Regesto Legislator

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Art. 624bis cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: The specific intent for theft in robbery does not require actual dispossession, only the use of violence or threat to secure possession; thus, robbery is consummated if the victim's property is taken via force, even if the perpetrator fails to fully appropriate it.

Parole chiave

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robbery consummated specific intent theft attempted robbery possession secured violence and threat penalty assessment attenuating circumstances tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624bis cod. pen.
contraddittorietà della motivazione; travisamento di fatti e prove; violazione di legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 624bis cod.
Art. 628 cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
contraddittorietà della motivazione; travisamento di fatti e prove; violazione di legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 624bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
contraddittorietà della motivazione; travisamento di fatti e prove; violazione di legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 624bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 624bis cod. pen
contraddittorietà della motivazione; travisamento di fatti e prove; violazione di legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 624bis cod. pen.
art. 628 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, 7606 del 24.1.2019, Gaeta
Si tratta di un orientamento che, pur tra qualche isolata decisione (cfr., ad esempio, Sez. 3, 7606 del 24.1.2019, Gaeta, non massimata), è stato anche recentemente ribadito con riguardo ad una fattispecie analoga a quella che ci occupa (cfr., Sez.
Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua Donato
Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
Sez. 2, Sentenza n. 41578 del 22/11/2006, Massimi ed altro
Sez. 2, Sentenza n. 41578 del 22/11/2006, Massimi ed altro, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
235386; Sez. 2, Sentenza n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TACCONI YESSIR nato a VIGEVANO il 09/10/1992 EL HABIB ZAKARIA nato a MILANO il 24/02/2002 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il GIP, in data 15.10.2020, procedendo in sede di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Yessir Tacconi e Zakaria El Habib responsabili dei fatti di furto con strappo di cui al capo a), della rapina di cui al capo b) e delle lesioni personali di cui al capo c) per cui, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. stimata equivalente alla contestata aggravante, operata altresì la riduzione per la scelta del rito, li aveva condannati alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

2. ricorrono per cassazione sia il Tacconi che lo Zakaria tramite i rispettivi difensori che lamentano, l'Avv. Manuel Piras nell'interesse del Tacconi e l'Avv. Rosella Guerini Rocco, nell'interesse dello Zakaria, con ricorsi di analogo tenore anche letterale: 2.1. contraddittorietà della motivazione; travisamento di fatti e prove; violazione di legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 624bis cod. pen. per insussistenza dell'elemento soggettivo: richiama la motivazione della sentenza impugnata ritenendo invece che il delitto di furto implichi necessariamente la possibilità di trarre un profitto di natura patrimoniale dalla condotta illecita; 2.2 contraddittorietà della motivazione; travisamento di fatti e prove; violazione di legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 628 cod. pen.; carenza di offensività e mancato riconoscimento della ipotesi tentata; segnalano che la condotta di cui al capo b) avrebbe dovuto essere qualificata in termini di tentata rapina, fattispecie di reato configurabile nel caso di mancato conseguimento del bene seguito dall'uso di violenza e/o minaccia che è proprio il caso di specie; 2.3 mancanza di motivazione in ordine alla pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: rilevano che il giudice deve tener conto di tutti gli elementi fattuali su cui fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che, nel caso di specie, non sono stati valutati; censurano, inoltre, la decisione laddove i giudici di secondo grado hanno confermato il diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. i cui presupposti vanno valutati in relazione al valore della cosa oggetto dell'atto predatorio.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1 Con riguardo al primo motivo, la giurisprudenza ha più volte ribadito che tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, ad una finalità di vendetta, di ritorsione o di dispetto (cfr., Sez. 4 - , Sentenza n. 13842 del 26/11/2019, Saraceno, Rv. 278865; Sez. 5, Sentenza n. 19882 del 16/02/2012, Aglietta, Rv. 252679;

Sez. 4, Sentenza n. 30 del 18/09/2012, Caleca e altro, Rv. 254372; Sez. 2, Sentenza n. 40631 del 09/10/2012, Sesto ed altro, Rv. 253593; Sez. 5 - , Sentenza n. 11225 del 16/01/2019, Dolce, Rv. 275906). È vero che in altre occasioni è stata seguita una interpretazione più restrittiva del dolo specifico del reato inteso cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità in senso economico/patrimoniale (cfr., così, ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 30073 del 23/01/2018, Lettina ed altro, Rv. 273561;

Sez. 5 - , Sentenza n. 25821 del 05/04/2019, PMT c/ El Shshtawi Omar, Rv. 276516; Sez. 5 - , Sentenza n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka Beata, Rv. 277319). E, tuttavia, la Corte di Appello non ha ignorato il rilievo difensivo ed ha motivato anche sotto questo profilo sostenendo che "... il fatto che gli occhiali fossero da vista non esclude il reato in quanto gli imputati ben potevano vendere a terzi o usare direttamente la montatura, avente un proprio valore economico" (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata). I ricorsi, invece, si sono limitati a ribadire la censura "in diritto" già avanzata con gli atti di appello e disinteressandosi invece della motivazione con cui la Corte territoriale, non omettendo di prendere in esame la censura difensiva sulla natura del profitto del delitto di furto, ha comunque valutato la condotta del ricorrente finalizzata al conseguimento di un profitto suscettibile di apprezzamento patrimoniale. 3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo dei ricorsi: la Corte di Appello ha disatteso la richiesta difensiva di ricondurre il fatto nella ipotesi del tentativo (di rapina impropria); va richiamato, in primo luogo, l'insegnamento delle SS.UU. del 2012 "Reina" che, dirimendo un risalente contrasto, hanno ribadito la configurabilità del tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr., Cass.

SS.UU., 19.4.2012 n. 34.952, Reina; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 16.4.2015 n. 17.827, Trotta ed altro, in cui la Corte ha giudicato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., in relazione alla configurabilità della fattispecie di tentata rapina impropria, siccome in contrasto con il principio di legalità e il divieto di analogia, in quanto il delitto di rapina ha carattere plurioffensivo e natura complessa, essendo integrato da una condotta di sottrazione e impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia; cfr., ancora, sul tentativo di rapina impropria, più recentemente, Cass.

Pen., 2, 15.10.2020 n. 5.271, Avino; Cass. Pen., 2, 22.12.2020 n. 4.850, Mujkik; Cass. Pen, 2, 1.10.2020 n. 4.637, Baffoun; Cass. Pen., 2, 3.12.2020 n. 788, Reifonas). Tanto premesso, si deve convenire che la Corte ha correttamente applicato i principi ribaditi da questa Corte secondo cui, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver realizzato la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, che non rappresenta l'evento del reato ma un elemento che attiene invece al dolo specifico (cfr., Cass.

Pen., 2, 22.2.2017 n. 11.135, Tagaswill; Cass. Pen., 2, 19.5.2015 n. 22.908, PG in proc. Gavezzoli; conf., anche, Cass. Pen., 2, 22.2.2017 n. 11.136, Karazishvili, secondo cui l'impossessamento della "res" non rappresenta un elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è delineato dalla norma incriminatrice del reato di rapina impropria soltanto quale scopo e fine della condotta in alternativa a quello consistente nel procurare a sé o ad altri l'impunità sicché, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che l'agente consegua effettivamente l'impossessamento della "res" ma è sufficiente che egli abbia usato la violenza o la minaccia al fine di conseguirlo).

In altri termini, se vi è stata la sottrazione della cosa mobile altrui, l'aver adoperato violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, integra la fattispecie della rapina impropria consumata, e non quella della rapina impropria tentata, quand'anche l'impossessamento non si sia verificato e realizzato. Alla luce di quanto sopra, non par dubbio che la ricostruzione operata dai giudici di merito con una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, ha consentito di ricondurre il fatto nella rapina impropria consumata atteso l'intervenuta appropriazione del telefono cellulare della persona offesa che era stata oggetto di condotte violente proprio funzionali a consentirne il definitivo impossessamento.

Si tratta di un orientamento che, pur tra qualche isolata decisione (cfr., ad esempio, Sez. 3, 7606 del 24.1.2019, Gaeta, non massimata), è stato anche recentemente ribadito con riguardo ad una fattispecie analoga a quella che ci occupa (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua Donato, Rv. 281117, in cui la Corte ha ancora una volta confermato il principio sopra richiamato ritenendo immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei trapani). 3.3 Manifesta infondato è, infine, il terzo motivo poiché la Corte si è conformata al costante insegnamento secondo cui per ritenere configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685;

Sez. 2, Sentenza n. 41578 del 22/11/2006, Massimi ed altro, Rv. 235386; Sez. 2, Sentenza n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così