Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14208/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation of evidence prohibited in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction relied solely on telephone intercepts and a witness's testimony, ignoring the victim's description of the robbers' physical characteristics which contradicted the appellant's profile. The court rejected this claim because the arguments constituted a mere re-evaluation of evidence, a function reserved exclusively for the trial judges and prohibited in the cassation stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for that of the trial judges, rendering appeals based solely on factual disputes inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited Italian criminal procedure evidence assessment preclusion physical description discrepancy commisurazione della pena per rapina testimonianza della vittima tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBRI SERGIO nato a MILANO il 16/03/1972 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Sebri Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 22/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per due furti pluriaggravati e per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che le sentenze di condanna si erano basate esclusivamente sulle intercettazioni telefoniche e, in particolare, sulla deposizione del teste Beciani, che aveva semplicemente riferito delle stesse, non essendo stato invece per nulla valutata la testimonianza della persona offesa della rapina, che aveva descritto i rapinatori come tre persone di corporatura magra e di altezza di circa mt. 1,75-1,80, mentre l'imputato non era di corporatura magra e non raggiungeva mt. 1.70 di altezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che l'aggancio delle celle telefoniche con i luoghi dei furti e delle rapine e, soprattutto, le intercettazioni telefoniche che precedevano e seguivano nell'immediatezza la commissione della rapina, costituivano prova della responsabilità dell'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. •nn\

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Alfredo Mantovano r \ DEPOSITATO I