Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14207/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-meritorious grounds during plea agreement in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for acquittal during the plea agreement in the appellate trial. The defense argued that the lower court should have examined the lack of responsibility under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the prosecution contended that the plea agreement precluded such review. The court ruled that the waiver of non-meritorious grounds acts as a procedural bar, limiting the appellate judge's cognition to the remaining issues and rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The waiver of non-meritorious grounds by the accused during a plea agreement in the appellate stage constitutes a procedural preclusion that bars the court from examining those specific issues, thereby rendering subsequent appeals based solely on such grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of non-meritorious grounds plea agreement in appeal procedural preclusion inadmissibility of appeal Article 129 criminal procedure grado di colpa truffa in materia di credito irresponsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
Art. 599, comma 4 c.p.p.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che da una lettura degli atti emergeva pacificamente la totale assenza di responsabilità in capo all'imputato, tanto che il giudicante avrebbe dovuto procedere ex art. 129 cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod.proc.pen
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che da una lettura degli atti emergeva pacificamente la totale assenza di responsabilità in capo all'imputato, tanto che il giudicante avrebbe dovuto procedere ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 599 cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PONIO SALVATORE nato a MONDRAGONE il 02/01/1967 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIksrato avvisaialle_122Liti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Di Ponio Salvatore Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva rideterminato la pena alla quale Di Ponio era stato condannato per usura. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che da una lettura degli atti emergeva pacificamente la totale assenza di responsabilità in capo all'imputato, tanto che il giudicante avrebbe dovuto procedere ex art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame in cui il ricorrente ha concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Alfredo Mantovano cori.„4-rr,a DEPOSITATO IN