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Ordinanza — n. 14206/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for reiterating lower court arguments without addressing the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14206/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Sonia Patalano's cassation appeal inadmissible because it merely repeated her appellate arguments without engaging with the appellate court's specific reasoning. The defense had previously argued that the defendant's good behavior constituted repentance, but the appellate court rejected this, stating the behavior was merely an attempt to avoid sentencing her daughter. The court ruled that an appeal must specifically contrast the grounds of the contested decision with the reasoning provided in the lower judgment to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity if it reiterates appellate grounds without contrasting them with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal lack of specificity reiteration of arguments procedural inadmissibility appellate reasoning alleggerimento della pena adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002
1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud.
Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013
221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud.
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATALANO SONIA nato a ROMA il 30/12/1968 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Patalano Sonia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputata era stata condannata per truffa aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione in ordine alla dosimetria della pena, in ordine alla quale la difesa aveva chiesto la riduzione al minimo in considerazione dell'effettiva ridotta gravità del fatto e delle modalità tutte dello stesso; in particolare, pur avendo il difensore evidenziato il più che corretto comportamento processuale della Patalano, si era sentita rispondere che in tale atteggiamento non vi era resipiscenza, ma l'intento di evitare una condanna alla figlia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso reitera le censure già proposte, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza argomentare sul perché la stessa sarebbe errata, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità.)^\1",,,, • 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni lfredo Mantovano n(11122,Th-49, DEPOSITATO I