Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances and minimal sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in refusing generic mitigating circumstances by failing to provide specific reasoning, citing good conduct and full admission of guilt. The court rejected this, noting that for sentences near the statutory minimum, only a reference to the adequacy criterion is required, and that the refusal of mitigating circumstances is valid if the judge provides plausible reasons without invalidating the underlying facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; When a sentence is near the statutory minimum, the judge's duty to motivate is attenuated, requiring only a reference to the adequacy criterion. Furthermore, the refusal of generic mitigating circumstances is justified if the judge provides plausible reasons for rejection without contesting the facts supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO ANTONIO nato a AIROLA 11 14/01/1973 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ' i -S-s.›.-n
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto di Ruggiero Antonio responsabile dei reati di cui agli artt. 291 bis DPR 43/73 e 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Ruggiero, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. in tema di determinazione della pena, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ciò in ragione del buon comportamento processuale dell'imputato e della totale ammissione degli addebiti sin dalla fase delle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, quanto al primo motivo, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.
Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurinnis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato impedissero la concessione del beneficio, con ragionamento immune da censure.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni AlAredo Mantovano \t' ,)