Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically contest recidiva in second instance appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the recidiva finding in the second-instance appeal. Although the appellant argued that new circumstances like the withdrawal of the complaint and damage compensation should have prompted an ex officio reassessment, the court held that recidiva requires explicit challenge in the appeal act. Consequently, the court ruled that the lower court could not have eliminated the aggravating circumstance without a specific ground of appeal shared by the second-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 comma 5 cod. proc. pen.; Art. 61 n. 11 cod. pen.: The exclusion of recidiva must be expressly deduced in the appeal act and cannot be raised ex officio by the second-instance judge if not contested in the appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCARUSSO LUCIANO nato a NAPOLI il 14/01/1952 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto Luciano Boccarusso responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e, ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile;
2. ricorre per cassazione il difensore del Boccarusso lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 646, 649bis, 62bis, 62 n. 4 cod. pen. e 597 cod. proc. pen.: premesso che con l'atto di appello non era stata articolata una specifica censura in punto di recidiva, rileva tuttavia che la Corte avrebbe dovuto dare rilievo, a tal fine, ad una serie di circostanze sopravvenute quali la intervenuta remissione di querela, l'avvenuto risarcimento del danno, la modifica normativa del 2018 in punto di procedibilità dell'azione penale e che ne avrebbero complessivamente imposto una rivalutazione anche d'ufficio ai sensi dell'art. 597 comma 5 cod. proc. pen.; 2.2 vizio di motivazione con riferimento agli artt. 646, 649b1s, 62bis e 62 n. 4 cod. pen., 597 cod. proc. pen.: ribadisce le considerazioni sviluppate con il primo motivo anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Luciano Boccarusso era stato riconosciuto responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. e con la recidiva reiterata e specifica su cui, invero, e come è stato riconosciuto nel ricorso, non era stato proposto appello tanto che nessun effetto poteva conseguire alla pur formalizzata remissione della querela atteso che il reato, già procedibile di ufficio perché aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., lo era rimasto anche successivamente alla entrata in vigore del D.
Lg.vo n. 36 del 2018 che, come è noto, ha contestualmente introdotto l'art. 649bis cod. pen. che ha previsto la procedibilità di ufficio del delitto di appropriazione indebita qualora ricorrano aggravanti ad effetto speciale quale, come è noto, la recidiva "qualificata" (cfr., sul punto, Sez. U - , Sentenza n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta, Rv. 280262). Né, come opinato dal ricorrente, in difetto di impugnazione, avrebbe potuto o dovuto escludere di ufficio la recidiva ritenuta nella sentenza di primo grado che, per essere eliminata in secondo grado, deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di appello condiviso dal giudice di secondo grado (cfr., Cass.
Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese, resa in una fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado ma non contestata con i motivi di appello; cfr., anche, .Sez. 2 - , Sentenza n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis Angelo, Rv. 281813 in cui la Corte ha reputato inammissibile il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva quando in fase di appello sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infranquiquennale della stessa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti, in quanto la prima implica la valutazione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente tra loro e dell'eventuale occasionalità della ricaduta, mentre la seconda richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo; cfr., anche, Sez. 6, Sentenza n. 47722 del 06/10/2015, Arcone ed altri, Rv. 265880, in cui si è precisato che l'esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto d'impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen.).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliereestéììsore Il Presidente Pierluigi Crnnfroccp lfredo M