Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14199/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14199/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14199/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Tortora Ignazio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Tortora era stato condannato per riciclagio e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva omesso una motivazione tale da rendere intelleggibile il processo logico-giuridico posto a base della affermazione di responsabilità; la mancanza di elementi che avrebbero configurato una maggiore responsabilità di Tortora avrebbero dovuto spingere il giudice verso una pronuncia di assoluzione o, in subordinea comminazione di una pena meno afflittiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Tortora era stato condannato per riciclagio e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva omesso una motivazione tale da rendere intelleggibile il processo logico-giuridico posto a base della affermazione di responsabilità; la mancanza di elementi che avrebbero configurato una maggiore responsabilità di Tortora avrebbero dovuto spingere il giudice verso una pronuncia di assoluzione o, in subordinea comminazione di una pena meno afflittiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
pentito recidiva nell'infrazione impunità pericolo di tortura sanzioni penali quantificazione del torto morale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod.proc.pen
Il difensore di Tortora Ignazio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Tortora era stato condannato per riciclagio e ricettazione.
art. 129 cod. proc. pen
92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599 cod. proc. pen
Il difensore di Tortora Ignazio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Tortora era stato condannato per riciclagio e ricettazione.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, anche alla luce della assoluta genericità dello stesso; ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA IGNAZIO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 07/02/1989 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIhato avviso alle oartjf udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Tortora Ignazio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Tortora era stato condannato per riciclagio e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva omesso una motivazione tale da rendere intelleggibile il processo logico-giuridico posto a base della affermazione di responsabilità; la mancanza di elementi che avrebbero configurato una maggiore responsabilità di Tortora avrebbero dovuto spingere il giudice verso una pronuncia di assoluzione o, in subordinea comminazione di una pena meno afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore dei similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, anche alla luce della assoluta genericità dello stesso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il •-"` provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Alfredo Mantovano f\rn VI 3,-,1,\ \A Lf1^,erc\.- r( DEPOSI