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Ordinanza — n. 14198/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding crime reclassification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14198/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the reclassification of the crime and the sentencing evaluation. The appellant merely referenced the lower court's reasoning without providing distinct critiques on why the specific facts warranted a different legal characterization or leniency. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal or cassation petition is inadmissible for lack of specificity when the critical grounds regarding factual or legal reasons are not explicitly stated and argued, as the burden of specificity is proportional to the specificity of the challenged decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity criminal appeal admissibility crime reclassification sentencing evaluation procedural costs Cassa delle ammende generic arguments ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO PAOLO nato a NAPOLI il 02/05/1993 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Formisano Paolo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale Formisano era stato condannato per il reato di riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo privo di specificità il motivo tendente ad ottenere la derubricazione del delitto di riciclaggio in ricettazione, malgrado i motivi di appello di fossero lungamente soffermati sugli atti del processo e sulla condotta del ricorrente 1.2 Il difensore osserva che anche relativamente al trattamento sanzionatorio la Corte di appello si era lasciata andare a valutazioni che non erano confortate dalle risultanze processuali, non considerando l'apparato motivazionale del ricorrente, che aveva evidenziato la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte, "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato." (Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822)).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che l'atto di appello era del tutto generico sul primo aspetto, non spiegando perché la sprovvedutezza dell'imputato avrebbe dovuto portare ad una derubricazione del reato, e aspecifico e talmente generico da poter essere riferito a qualsiasi sentenza, e lo era sul secondo in quanto non si era confrontato con la sentenza del giudice di primo grado, che aveva evidenziato la spregiudicatezza e a non occasionalità della condotta; a fronte di tale motivazione, neppure con il ricorso per cassazione sono state enunciate specifiche censure, non avendo il ricorrente esposto i motivi di appello, ma avendoli semplicemente richiamati, con conseguente genericità del ricorso.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni lfredo Mantovano (P3 \5< ) DEPOSITATO IN CANCE RIA . i 2