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Ordinanza — n. 14196/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14196/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14196/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Iuppa Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta dell'11.02.2021, che aveva confermato la sentenza di condanna di Iuppa per i reati di cui agli artt.635 comma 2 n.1 e 61 n.5 cod.pen. e 581 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che si era data maggiore credibilità alla ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa costituita parte civile (Iuppa Giacomo, padre dell'imputato) sulla base di una errata lettura delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, non considerando tutte le contraddizioni e falsità emerse nelle discordanti versioni dei fatti dati in querela e quando era stato sentito in udienza; inoltre la Corte di appello aveva tralasciato il dato dell'effettivo utilizzo del bastone da parte di Iuppa Giacomo, con cui aveva colpito il figlio, la cui presenza in loco era stata confermata dalla teste Monteforte Deborah e dall'appuntato dei carabinieri Sanfilippo. 1.2 Quanto poi al reato di percosse, il difensore osserva che malgrado le dichiarazioni di Iuppa Giacomo di essere stato colpito diverse volte con pugni molto violenti da pare del figlio, non era stata riscontrata alcuna lesione presso il Pronto Soccorso ove si era recato nell'immediatezza dei fatti; non risultava poi la circostanza, sostenuta nella sentenza impugnata, che all'arrivo dei carabinieri Iuppa Giacomo fosse dolorante ad una spalla. 1.3 Ulteriore elemento di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, a parere della difesa, era costituito dal fatto che mentre nella denuncia Iuppa Giacomo aveva riferito che il danneggiamento alla sua vettura era avvenuta a causa dei pugni e dei calci che l'imputato aveva sferrato, in sede dibattimentale aveva affermato che il danneggiamento del parabrezza e delle altre parti del veicolo (tra cui il finestrino laterale, che in realtà non era stato trovato rotto) sarebbe avvenuto da parte di Iuppa Giuseppe con una pietra appuntita, mai vista da nessun teste; palesemente inverosimile era poi la circostanza, indicata da Iuppa Giacomo in querela e poi riferita dalla teste Monteforte, secondo cui Iuppa Giuseppe avrebbe rotto il parabrezza della Fiat Panda con un semplice pugno, così come era inverosimile che avesse potuto rompere gli specchietti retrovisori a calci, viste le sue caratteristiche fisiche (altezza mt. 1.65 per oltre 100 Kg di peso) 1.3 II difensore rileva che la Corte di appello aveva omesso ogni considerazione sul fatto che nei confronti di Iuppa Giacomo e Monteforte Deborah era stata aperto un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81, 110, 610 e 612 cod.pen., poi archiviato perché i fatti erano stati ritenuti di lieve entità, con ciò ritenendo comunque la responsabilità per i reati contestati. 1.4 Il difensore osserva che dalla documentazione prodotta (in particoalre da una sentenza del Tribunale di Enna di assoluzione di Iuppa Giuseppe) risultava il vero motivo dell'astio del padre nei confronti del figlio, legato a questioni economiche 1.5 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 533 cod.proc.pen., non essendo emersa la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 1.6 Il difensore lamenta infine la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 533 cod.proc.pen, art. 131 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14196/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Parole chiave

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causalità del colpo di frusta vittima di infortunio lesione al piede danneggiamento lesione al polso lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod.proc.pen
art. 131 bis cod.pen
1.6 Il difensore lamenta infine la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IUPPA GIUSEPPE nato a NICOSIA il 12/02/1959 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Iuppa Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta dell'11.02.2021, che aveva confermato la sentenza di condanna di Iuppa per i reati di cui agli artt.635 comma 2 n.1 e 61 n.5 cod.pen. e 581 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che si era data maggiore credibilità alla ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa costituita parte civile (Iuppa Giacomo, padre dell'imputato) sulla base di una errata lettura delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, non considerando tutte le contraddizioni e falsità emerse nelle discordanti versioni dei fatti dati in querela e quando era stato sentito in udienza; inoltre la Corte di appello aveva tralasciato il dato dell'effettivo utilizzo del bastone da parte di Iuppa Giacomo, con cui aveva colpito il figlio, la cui presenza in loco era stata confermata dalla teste Monteforte Deborah e dall'appuntato dei carabinieri Sanfilippo. 1.2 Quanto poi al reato di percosse, il difensore osserva che malgrado le dichiarazioni di Iuppa Giacomo di essere stato colpito diverse volte con pugni molto violenti da pare del figlio, non era stata riscontrata alcuna lesione presso il Pronto Soccorso ove si era recato nell'immediatezza dei fatti; non risultava poi la circostanza, sostenuta nella sentenza impugnata, che all'arrivo dei carabinieri Iuppa Giacomo fosse dolorante ad una spalla. 1.3 Ulteriore elemento di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, a parere della difesa, era costituito dal fatto che mentre nella denuncia Iuppa Giacomo aveva riferito che il danneggiamento alla sua vettura era avvenuta a causa dei pugni e dei calci che l'imputato aveva sferrato, in sede dibattimentale aveva affermato che il danneggiamento del parabrezza e delle altre parti del veicolo (tra cui il finestrino laterale, che in realtà non era stato trovato rotto) sarebbe avvenuto da parte di Iuppa Giuseppe con una pietra appuntita, mai vista da nessun teste; palesemente inverosimile era poi la circostanza, indicata da Iuppa Giacomo in querela e poi riferita dalla teste Monteforte, secondo cui Iuppa Giuseppe avrebbe rotto il parabrezza della Fiat Panda con un semplice pugno, così come era inverosimile che avesse potuto rompere gli specchietti retrovisori a calci, viste le sue caratteristiche fisiche (altezza mt. 1.65 per oltre 100 Kg di peso) 1.3 II difensore rileva che la Corte di appello aveva omesso ogni considerazione sul fatto che nei confronti di Iuppa Giacomo e Monteforte Deborah era stata aperto un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81, 110, 610 e 612 cod.pen., poi archiviato perché i fatti erano stati ritenuti di lieve entità, con ciò ritenendo comunque la responsabilità per i reati contestati. 1.4 Il difensore osserva che dalla documentazione prodotta (in particoalre da una sentenza del Tribunale di Enna di assoluzione di Iuppa Giuseppe) risultava il vero motivo dell'astio del padre nei confronti del figlio, legato a questioni economiche 1.5 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 533 cod.proc.pen., non essendo emersa la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 1.6 Il difensore lamenta infine la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;

Sez. 3, n. 8382 dei 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che ben difficilmente, vista la sua età, avrebbe potuto cercare di colpire il figlio con un bastone, che i danni alla autovettura sono stati riscontrati (ritenendo quindi irrilevante in che modo gli stessi fossero stati procurati) e che all'arrivo dei carabinieri Iuppa Giacomo era dolorante ad una spalla.

Su tutti questi aspetti, così come sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., il ricorso reitera le censure proposte in appello e sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, che cercano di sostituire una propria valutazione a quella operata dalla sentenza impugnata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscio