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Ordinanza — n. 14194/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation without specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14194/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Tripodo Aldo inadmissible because the sole ground of appeal was a generic complaint regarding insufficient motivation. The defense argued that the appellate court relied on hypothetical personal considerations and provided superficial reasoning, yet failed to identify precise defects or logical inconsistencies in the specific judgment. The court rejected this because the appeal lacked concrete comparisons with the contested decision, merely citing arguments applicable to any crime or defendant without naming the parties or detailing the specific flaws in the reasoning regarding the defendant's liability.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely complains of insufficient motivation without indicating precise defects or logical inconsistencies in the specific reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic lack of motivation insufficient reasoning complaint specific factual arguments required procedural dismissal criminal law guida recidiva in stato di ebbrezza guida in stato di inattitudine altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPODO ALDO nato a CARIATI il 10/05/1981 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Tripodo Aldo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 7/09/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per la ricettazione di un motoveicolo. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la prova che la Corte di appello aveva assunto quale certa e incontrovertibile trovava il proprio fondamento in considerazione personali del tutto ipotetiche e che la motivazione della sentenza appariva del tutto carente e superficiale. CONSIDERATO IN DIRMO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione( che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla responsabilità dell'imputato ed alla assoluta inattendibilità delle sue dichiarazioni relative al fatto che egli sarebbe stato un mero trasportato del motoveicolo oggetto di furto.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Al redo Mano,viano • Lr'-‘1,r• DE