Ordinanza — n. 14191/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Boti Liviu ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del D/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione in ordine alla conferma della decisione del Tribunale di non concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14191/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione in ordine alla conferma della decisione del Tribunale di non concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTI LIVIU nato 1110/03/1989 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Boti Liviu ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del D/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione in ordine alla conferma della decisione del Tribunale di non concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il ricorso reitera infatti le censure già proposte, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come il danno patrimoniale (ammontante ad C 300,00, due bancomat e due assegni in bianco) e e quello all'integrità fisica alla persona offesa impedivano la concessione dell'attenuante richiesta; su tale motivazione, il ricorso non argomenta in alcun modo sul perché la stessa sarebbe errata, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Alkredo Mantovano J , DEPOSITATO IN C CELLERIA R 22