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Ordinanza — n. 14187/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-devoluted grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14187/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously agreed to a reduced sentence with the Public Prosecutor. The appellant argued the conviction should be reclassified based on the duration of the criminal activity and his limited participation. The court ruled that such an agreement constituted a procedural waiver, preventing the review of grounds not explicitly raised in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a defendant agrees to a sentence reduction in the appellate stage, they waive all grounds for acquittal or non-devoluted defenses, rendering subsequent appeals on those specific points inadmissible.

Parole chiave

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appellate plea bargaining procedural waiver non-devoluted grounds inadmissible appeal waiver of defense partecipazione al reato concorso materiale di reati delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 599 c.p.p.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 416 cod.pen
1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'erronea qualificazione della condotta tenuta da Melchionna nel reato di cui all'art. 416 cod.pen.
art. 110 cod.pen
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 129 cod. proc. pen
92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599 cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCHIONNA GIAN FRANCO nato a TORINO il 23/09/1970 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \r".

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Melchionna Gian Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva rideterminato la pena alla quale Melchinna era stato condannato per i reati di cui agli artt. 416, 648 bis, 648 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'erronea qualificazione della condotta tenuta da Melchionna nel reato di cui all'art. 416 cod.pen. anzichè nel concorso di persone nel reato ex art. 110 cod.pen., osservando che l'attività illecita posta in essere dai coimputati si era protratta per un periodo di tempo molto breve e Melchionna aveva prestato la propria attività per un periodo di tempo inferiore rispetto agli altri, per cui mancava con il requisito della condivisione di un. programma indeterminato di delitti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame in cui il ricorrente ha concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni lfredo Mantovano