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Ordinanza — n. 14185/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to specifically cite grounds against the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was too generic and failed to specifically address the appellate court's reasoning. The appellant argued that the lower court's decision was flawed without providing concrete arguments against the specific points raised by the prosecution. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code, as it did not engage with the actual grounds of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it is formulated in generic terms without specifically citing the grounds of the contested decision and the factual elements supporting the grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement Criminal Procedure Code Cassation review commisurazione della pena per rapina sanzioni penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 4.11.2014 n. 35.964
Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951
35.964, B.; Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951, Caruso; Cass.
Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029
13.951, Caruso; Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029, Mirra; Cass.
Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065
9.029, Mirra; Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065, C.).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLA SALVATORE nato a NAPOLI il 02/11/1988 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello del PM, ha riformato la sentenza del Tribunale di Macerata (che aveva riconosciuto Salvatore Solla responsabile del delitto di rapina aggravata condanna dolo alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa) limitatamente alla pena accessoria sostituendo la interdizione perpetua dal pubblici uffici a quella temporanea;

2. ricorre per cassazione il difensore del Solla lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che la sentenza di appello ha motivato "per relationem" sulla responsabilità dell'imputato e sulla pena senza confrontarsi con i motivi di gravame articolati dalla difesa.

3. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e limitato ad una petizione di principio senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Questa Corte ha più volte sottolineato che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., Cass.

Pen., 4.11.2014 n. 35.964, B.; Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951, Caruso; Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029, Mirra; Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065, C.).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocpa Ifredo Mantovano CIA)