Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed and submitted the petition for cassation. Although the defendant argued the lower court's reasoning was contradictory and lacked a global evaluation of facts, the Court held that under recent legislative changes, appeals must be signed exclusively by registered defense attorneys. Consequently, the Court ruled that the personal signature rendered the petition procedurally invalid and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals for cassation against any type of ruling cannot be personally proposed by the party but must be signed, under penalty of inadmissibility, by defense attorneys registered on the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDO MOHAMED WAHDAM ATEF nato il 25/03/1957 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; vnl\>\,
RITENUTO IN FATTO
1. Abdo Mohamed Wahdam Atef propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di truffa. 1.1 Il ricorrente osserva che la motivazione della sentenza ipugnata era mancante o contradittoria per avere omesso di fornire la globale valutazione dei fatti per come ricostruiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale e per avere fornito ricostruzioni personali scollate da quanto effettivamente emerso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni