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Ordinanza — n. 14179/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal conviction for counterfeit goods, citing statutory provisions and case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Paolella inadmissible, upholding his conviction for possessing counterfeit goods. The appellant argued that the lower court failed to order an expert consultation regarding the goods' nature and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the crime of possessing counterfeit items is a danger offense where the gross nature of the counterfeiting does not negate the crime, and the appeal's second ground was too generic to challenge the specific reasoning on mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of possessing counterfeit goods is a danger offense where the gross nature of the counterfeiting does not negate the crime, and generic appeals regarding mitigating circumstances must specifically confront the court's reasoning.

Parole chiave

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counterfeit goods possession danger offense criminal law gross counterfeiting defense generic appeal inadmissibility mitigating circumstances denial Cassation procedure Italy criminal appeal dismissal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi contemplata nel capoverso dello stesso art. 648 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 648 cod. pen
e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi contemplata nel capoverso dello stesso art. 648 cod.
art. 474 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje
Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse
5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass.
Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri
Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass.
Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri
28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLELLA GABRIELE nato a BARI il 09/09/1967 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, il 18.6.2019, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva riconosciuto Gabriele Paolella responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi contemplata nel capoverso dello stesso art. 648 cod. pen., ritenuta altresì la attenuante prevalente rispetto alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 8 di reclusione ed Euro 240 di multa oltre al pagamento delle spese processuali disponendo altresì per le pene accessorie conseguenti;

2. ricorre per cassazione il difensore del Paolella lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva: rileva infatti che la Corte di Appello ha confermato quella di primo grado senza aver disposto una consulenza volta a verificare la effettiva natura e idoneità ingannatoria della merce sequestrata al Paolella e di cui il teste di PG escusso aveva dichiarato esser stato immediatamente in grado di apprezzarne la contraffazione; insiste, quindi, sulla irrilevanza del falso "grossolano"; 2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza va censurata per aver negato le attenuanti generiche a fronte della ammissione dell'addebito da parte del ricorrente il quale aveva aggiunto di essersi in tal senso determinato per ragioni di necessità.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, infatti, la Corte ha considerato che l'imputato aveva ammesso la detenzione di merce contraffatta avendo correttamente applicato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass.

Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri). 3.2 II secondo motivo è del tutto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte ha negato le attenuanti generiche in considerazione sia dei precedenti penali specifici sia, anche, ritenendo sostanzialmente irrilevante la "confessione" intervenuta quando il fatto era già compiutamente emerso all'esito della perquisizione eseguita dal personale di PG.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca lfredo Mantovano rv91 gx.ALL4,-,r