Ordinanza — n. 14178/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Rossi Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 25 novembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di riciclaggio di una autovettura (in particolare, si contestava all'imputato di avere realizzato la targhetta o "pecetta" plastificata con il numero di telaio contraffatto). 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva immotivatamente ed illogicamente respinto il motivo di gravame relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati per escludere la sussistenza di una condotta materiale di Rossi, ed in particolare nella realizzazione della "pecetta" plastificata contraffatta applicata sul veicolo oggetto di riciclaggio: infatti Jalal aveva affermato di non essere stato al corrente del coinvolgimento di Rossi, Caivano aveva escluso che la stessa fosse stata realizzata da Rossi, dichiarazioni confermate nella conversazione tra Zakaria e Caivano, in cui quest'ultimo diceva a Zakaria che Rossi "non ha fatto niente"; quanto alle dichiarazioni di Zakaria, quest'ultimo aveva riferito "di aver pagato 100 euro a Rossi per la pecetta" (circostanza mai riferita nelle precedenti dichiarazioni) ed aveva comunque dovuto ribadire di non aver mai visto Rossi confezionare la pecetta, né consegnarla a Cavano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14178/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI SERGIO nato a TORINO il 04/06/1950 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Rossi Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 25 novembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di riciclaggio di una autovettura (in particolare, si contestava all'imputato di avere realizzato la targhetta o "pecetta" plastificata con il numero di telaio contraffatto). 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva immotivatamente ed illogicamente respinto il motivo di gravame relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati per escludere la sussistenza di una condotta materiale di Rossi, ed in particolare nella realizzazione della "pecetta" plastificata contraffatta applicata sul veicolo oggetto di riciclaggio: infatti Jalal aveva affermato di non essere stato al corrente del coinvolgimento di Rossi, Caivano aveva escluso che la stessa fosse stata realizzata da Rossi, dichiarazioni confermate nella conversazione tra Zakaria e Caivano, in cui quest'ultimo diceva a Zakaria che Rossi "non ha fatto niente"; quanto alle dichiarazioni di Zakaria, quest'ultimo aveva riferito "di aver pagato 100 euro a Rossi per la pecetta" (circostanza mai riferita nelle precedenti dichiarazioni) ed aveva comunque dovuto ribadire di non aver mai visto Rossi confezionare la pecetta, né consegnarla a Cavano.
Il difensore aggiunge che il sequestro presso l'abitazione dell'imputato di materiale astrattamente idoneo ad una attività di falsario era sostanzialmente irrilevante rispetto alle contestazioni ed anzi attestava l'estraneità di Rossi ai fati, poiché il suo computer non era dotato di idoneo software, né di stampante laser. 1.2 Il difensore eccepisce che la motivazione della Corte di appello relativa al concorso morale era illogica e contraddittoria, visto che la mera indicazione di un programma di libera commercializzazione (reperibile sul web) per la realizzazione grafica di targhette non costituiva né partecipazione, né rafforzamento dell'altrui condotta illecita; inoltre, Rossi aveva indicato di non avere né gli strumenti materiali, né la volontà di partecipare alla contraffazione, avendo preso distacco dal passato deviante. 1.3 in difensore depositava memoria difensiva nella quale ribadisce che la motivazione non aveva superato i contrasti probatori relativi alle dichiarazioni probatorie; inoltre osserva che la sentenza impugnata non aveva superato la doglianza di rilevanza penale dell'apporto concorsuale.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma I interpretazione da attribuire in ordine al contenuto delle dichiarazioni dei coimputati. Nel caso in esame, il ricorso reitera le censure già proposte in appello avverso la sentenza impugnata, che ha motivato esaurientemente su entrambi i motivi di ricorso (si vedano pag. da 10 a 13), evidenziando che già la circostanza per cui Rossi aveva spiegato a Caivano come realizzare la "pecetta" era sufficiente per affermare la responsabilità di Rossi a titolo concorsuale ed aggiungendo che le dichiarazioni di Zakaria sul fatto che Rossi avesse materialmente realizzato la "pecetta" avevano trovato diversi riscontri (la disponibilità in capo a Rossi di materiale sintomatico della sua attività di falsario e la sua disponibilità ad essere coinvolto nell'attività di riciclaggio dell'autovettura, vista l'accettazione dell'invito rivoltogli da Caivano di esaminare il mezzo); la Corte di appello ha inoltre rilevato che la frase "non ha fatto niente" nella conversazione citata in ricorso si riferiva alla targhetta metallica (pacificamente non realizzata da Rossi, si veda motivazione alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata); su tutte tali circostanze, i motivi di ricorso chiedono una inammissibile valutazione di merito.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il