Cassation court dismisses appeal on permanent trespass claim, ruling harsher law applies while crime persists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for permanent trespass. The appellant argued that applying a stricter penal law violated constitutional principles of non-retroactivity. The court rejected this, establishing that when a crime persists after a new, harsher law enters into force, the new law must apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 cod. pen.; Art. 25 Cost.; While the principle of non-retroactivity of unfavorable laws is constitutional, it does not prevent the application of a new penal norm to acts continuing after its entry into force, provided the conduct remains ongoing at that time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINU ELENA LAVINIA nato il 11/03/1981 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 20.2.2020 con cui il Tribunale di quella città aveva riconosciuto Elena Lavinia Dinu responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e l'aveva perciò condannata alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore della Dinu lamentando violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità: segnala la irragionevolezza e la illegalità della applicazione di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento della commissione del fatto e sottolinea la portata costituzionale e sovranazionale del principio di irretroattività della legge sfavorevole.
3. Il ricorso è inammissibile. E' infatti risalente ed assolutamente consolidato l'orientamento secondo cui il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma si risolva in una occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame -, vada qualificato come di natura permanente (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 27.11.2003 n. 49169, Cass. Pen., 3, 26.11.2003 n. 2.026; Cass. Pen., 2, 17.1.1999 n. 8.799; Cass. Pen., 2, 12.1.1990 n. 3.708). Si è chiarito, inoltre, che la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (cfr., Cass.
Pen., 2, 19.7.2018 n. 40.771, Vetrano); qualora, invece, la contestazione indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di adozione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (cfr., Cass. Pen., 2, 18.9.2018 n. 55.164, Trabucco). Ed è pacifico che nel caso in cui il reato permanente - come nel caso di specie - perduri successivamente alla entrata in vigore di una norma sanzionatoria più severa, è questa che deve trovare applicazione in quanto in vigore nel momento in cui il reato è ancora in essere (cfr., tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 550 del 16/12/2015, T. ed altro, Rv. 265708;
Sez. 1, Sentenza n. 40651 del 01/10/2008, PM in proc. Gjika, Rv. 241433; Sez. 1, Sentenza n. 10716 del 02/03/2010, Altin, Rv. 246517).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfro.cca fredo Mantovano c.10—` DEPOSITATO