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Ordinanza — n. 14174/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing benefits and conviction non-mention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the requirement of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Appeal violated the law by denying the benefit of non-mention of conviction without sufficient reasoning, despite the defendant's request. The court rejected these generic complaints because they did not engage with the appellate court's specific factual findings regarding the gravity of the crime and the nature of the stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 175 c.p.; Art. 192, 546 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: The appeal must specifically cite the grounds of the decision and engage with the reasoning provided by the lower court; generic complaints lacking this engagement result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement non mention of conviction conditional suspension of sentence discretionary judicial assessment sanzioni penali altri capi d'accusa pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
pen.: rileva che la Corte ha negato il beneficio della non menzione della condanna non tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 175 c.p.
rileva come la sentenza di appello non sia chiara e completa rispetto a tutti gli elementi di fatto su cui essa avrebbe dovuto soffermarsi dando conto della bontà del percorso decisionale condiviso con il primo giudice; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod.
Art. 192 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 581 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 175 cod. pen
275813 secondo cui il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen.: rileva che la Corte ha negato il beneficio della non menzione della condanna non tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 1 del 15/11/2016, Cattaneo, Rv. 268971
pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (cfr., in tal senso, e tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 1 del 15/11/2016, Cattaneo, Rv. 268971).
Sez. 3, Sentenza n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106
Sez. 2, Sentenza n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/03/1989 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella città aveva riconosciuto Giuseppe Giuliano (con Francesco Briamo) responsabile del delitto di ricettazione e, con le circostanze attenuanti generiche oltre alla riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 280 di multa oltre al pagamento delle spese processuali disponendo in oltre la confisca di quanto in giudiziale sequestro;

2. ricorre per cassazione il difensore del Giuliano lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. rileva come la sentenza di appello non sia chiara e completa rispetto a tutti gli elementi di fatto su cui essa avrebbe dovuto soffermarsi dando conto della bontà del percorso decisionale condiviso con il primo giudice; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. pen.: rileva che la Corte ha negato il beneficio della non menzione della condanna non tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. che avrebbero invece dovuto condurre ad una decisione diversa; sottolinea l'obbligo per il giudice di appello di motivare sul punto qualora l'imputato abbia sollecitato il riconoscimento del beneficio con specifico motivo di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono infatti del tutto generici poiché non tengono conto in alcun modo e non si confrontano minimamente con la motivazione e con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello sugli aspetti di ritenuta criticità che erano stati evidenziati nell'atto di appello sia nel merito della responsabilità che, anche, sul diniego del beneficio della non menzione della condanna; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In particolare, la Corte ha respinto la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna facendo riferimento alla gravità del fatto ed alla natura e valore del bene ricettato (ovvero 210 kg. di rame suddiviso in 15 matasse, di provenienza delittuosa); ed è appena il caso di ribadire che la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (cfr., in tal senso, e tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 1 del 15/11/2016, Cattaneo, Rv. 268971).

Nessuna contraddizione è peraltro configurabile tra la prognosi positiva che aveva consentito già al Tribunale di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e l'apprezzamento operato dalla Corte di Appello sulla oggettiva gravità del fatto. Questa Corte ha chiarito che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106; cfr., anche, Sez. 2 - , Sentenza n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 secondo cui il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen.

è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca Alf edo Manto