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Ordinanza — n. 14173/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for being generic and failing to specifically cite grounds under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Gandolfo and Borrello inadmissible due to a lack of specific grounds. The defendants argued the lower court erred in applying Article 642 of the Penal Code but failed to articulate specific points of violation. The court ruled that the appeals were merely general petitions of principle without engaging with the lower court's reasoning, violating the requirement for specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is formulated in generic terms without specifically citing the grounds of violation and contrasting them with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic petition of principle specificity of grounds requirement Article 581 Code of Criminal Procedure violation of law argument frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione censura formulata in modo carente contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 642 cod. pen
La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella città aveva riconosciuto Giuseppe Gandolfo e Carlo Borrello responsabili, in concorso tra loro, del delitto di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANDOLFO GIUSEPPE FABIO nato a PALERMO il 30/12/1973 BORRELLO CARLO nato a PALERMO il 05/06/1976 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella città aveva riconosciuto Giuseppe Gandolfo e Carlo Borrello responsabili, in concorso tra loro, del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e, con la riduzione per la scelta del rito, li aveva condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale;

2. ricorrono per cassazione il Galdolfo ed il Borrello con un unico ricorso e tramite il medesimo difensore lamentando violazione di legge in relazione all'art.642 cod. pen.: sostengono infatti che la Corte di Appello ha errato nella ricostruzione della vicenda ed ha perciò applicato erroneamente la legge penale al caso concreto con motivazione peraltro omissiva di alcuni punti rilevanti che hanno inciso sul percorso logico giuridico della decisione.

3. Il ricorso è inammissibile in primo luogo perché del tutto generico e limitato ad una petizione di principio senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per altro verso, deducendo il vizio di violazione di legge i ricorrenti denunziano la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca Alf do Mantovano DEPO