Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giamal Perra inadmissible for failing to meet statutory requirements. Although the Court of Appeal reduced Perra's sentence from three years and four months to two years and eight months by excluding recidivism, the appellant's lawyer submitted a generic petition of principle without addressing specific grounds. The court ruled that the appeal violated Article 581 of the Code of Criminal Procedure because it did not engage with the lower court's reasoning or identify specific elements supporting the censure, rendering it devoid of the required specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is formulated in generic terms without identifying specific grounds or engaging with the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRA GIAMAL (CUI 01FPOKY) nato a TORINO il 03/08/1984 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 3.11.2020 il Tribunale di Torino aveva riconosciuto Giamal Perra colpevole del delitto di rapina a lui ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 e me,si 4 di reclusione ed Euro 618 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e applicando la pena accessoria conseguente;
2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la recidiva e, diminuita la pena per le già riconosciute attenuanti generiche, la ha rideterminata in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 500 di multa eliminando in tal modo la pena accessoria e dichiarando inammissibili i motivi oggetto di rinuncia;
3. ricorre per cassazione il difensore del Perra ritenendo che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado nonostante il ricorrente dovesse essere assolto.
4. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e limitato ad una petizione di principio senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca Alfredo Mantovano '9\ nnA-1--(0, DEPO