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Ordinanza — n. 14166/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Doronzo Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva confermato la pena in capo all'imputato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che la sentenza era stata quindi emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e come tale doveva essere annullata.

Regesto Legislator

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art. 63 comma 2 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva confermato la pena in capo all'imputato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che la sentenza era stata quindi emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e come tale doveva essere annullata.

Parole chiave

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accuse di truffa confessione falsa dichiarazione della parte denuncia spontanea inganno sull'identità dolo determinante

Disposizioni normative citate

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art. 63 comma 2 cod.proc.pen
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva confermato la pena in capo all'imputato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che la sentenza era stata quindi emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORONZO MARIO nato a COLOGNO MONZESE il 26/08/1970 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Doronzo Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva confermato la pena in capo all'imputato nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che la sentenza era stata quindi emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e come tale doveva essere annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla pena inflitta nella pagina 3 della sentenza impugnata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Ili Presidente Giuseppe Coscioni Alfr do Mantovano CY9, DEPOSITATO IN C ' 'LLERIA oggi, . . 1 2 '"i"