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Ordinanza — n. 14164/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to lack of mandatory lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14164/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a mandatory lawyer's signature. Although the appellant argued for generic mitigating circumstances, the court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure requires representation by a qualified defender for all Cassation appeals. The court affirmed this procedural requirement is constitutional and necessary to ensure the high level of professional qualification required for such litigation.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The personal submission of a Cassation appeal by an accused without a mandatory signature by a qualified lawyer renders the appeal inadmissible, as the law requires technical representation to ensure the high level of professional qualification necessary for such litigation.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Cassation Appeal Lawyer Signature Requirement Inadmissible Appeal Personal Submission Qualified Defender Procedural Inadmissibility infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
Art. 24 Cost.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello
Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHALA AMR RAGAB AMIN ABDELFATTAH - C.U.I. 058QS5B nato il 20/11/1999 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINO/avviso alle partir/ c udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto Shala Amr Ragab Amin Abdelfattah responsabile del delitto di tentata rapina aggravata in concorso e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione Shala Amr Ragab Amin Abdelfattah lamentando vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocta Alfredo Mantovano I DEPOSITATO IN CANC