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Ordinanza — n. 14162/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for misstatement of facts regarding extortion attempt in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14162/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the extortion attempt should be reclassified as a failed attempt. The defense argued the taxi driver was not coerced and only reported the incident after failing to locate the client, while the lower court found the driver's decision to report was a direct consequence of the threat. The court ruled that misstating facts is not a valid ground for cassation, as only the misstatement of evidence itself is permissible, and the lower court's evaluation of the victim's statements was correct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of the lower court but may only annul a decision if the conviction rests on non-existent evidence or a result of proof clearly different from reality.

Parole chiave

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extortion attempt misstatement of facts misstatement of evidence cassation appeal taxi driver coercion criminal procedure code inadmissible appeal estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNARINO LUIGI nato a TORINO il 08/10/1978 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Mannarino Luigi responsabile del reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che, anche a voler ritenere che la frase minacciosa rivolta dall'imputato mentre impugnava un coltello alla persona offesa fosse stata posta in essere per non pagare la corsa del taxi, la volontà del tassista non era stata coartata (in quanto aveva cercato di mettersi in contaéb con l'imputato suonando il clacson e parlando con un ragazzo che si era affacciato alla finestra dello stabile ove era entrato Mannarino) e la sua decisione di recarsi a denunciare il clieente era sorta solo una volta che aveva preso atto dell'impossibilità di rintracciarlo; mancava quindi l'elemento costitutivo dell'ottenimento di profitto come diretta conseguenza della condotta estorsiva e la fattispecie doveva essere ricostruita come tentativo, e vi era stato un travisamento del dato probatorio relativo alle dichiarazioni della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni della persona offesa, sulle quali la Corte di appello ha congruamente motivato osservando che era evidente che il mostrare il coltellino al tassista dicendogli "va bene questo come pagamento?" costituiva una condotta tesa a coartare la sua volontà affinchè rinunciasse al corrispettivo della corsa, per cui sussistevano tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione consumata.2.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni rlfredo Mantovano DEPOSITATO