Italian court dismisses appeal claiming silence right violation and lack of conditional sentence reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims that the defendant's right to silence was violated or that the appellate court failed to reason the denial of a suspended sentence. The court held that the right to silence does not prevent judges from noting the absence of alternative explanations when evidence converges, and that the appellate court correctly omitted reasoning for denying a suspended sentence since the defendant did not request it. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64, 62, 63, 195, 597, 606, 616 cod. proc. pen.; The right to silence does not preclude judges from noting the absence of alternative explanations when evidence converges, and the appellate court is not required to motivate the discretionary refusal of a suspended sentence if the interested party did not request it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUNA EDUARD nato il 05/01/1974 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; 'L\1<. n)`'N'
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Tuna Eduard ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 giugno 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Tuna era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una autovettura. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che con il secondo motivo di appello si era censurata la sentenza di primo grado laddove aveva apoditticamente ritenuto provata la presenza del dolo di ricettazione in base al mero possesso del veicolo da parte dell'imputato e sulla omessa indicazione di ipotesi alternative da parte dell'imputato; sul punto il teste Chiavetta aveva dichiarato che Tuna aveva fornito spiegazioni nell'immediatezza dei fatti, ma era stato fermato dal giudice sulla base di un'erronea applicazione dell'art. 195 cod.proc.pen., ía la Corte di appello, investita della questione, non si era pronunciata, recependo come assioma l'errata applicazione di cui sopra; né, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenza impugnata, l'assenza o il silenzio processuale dell'imputato potevano consentire di valorizzare ai fini della decisione comportamenti che erano manifestazione di diritti soggettivi. 1.2 Il difensore, premesso che il giudice di primo grado, dopo aver applicato una recidiva inesistente, aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sul presupposto della presenza di una condanna per fatto antecedentemente commesso, osserva che la Corte di appello aveva correttamente escluso la recidiva, ma omesso di motivare sui motivi fondanti la prognosi sfavorevole che impediva la concessione del beneficio, vieppiù in ragione del fatto che Tuna era persona incensurata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che la sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione è stata desunta dal non avere il ricorrente mai fornito spiegazioni su come era entrato in possesso del bene; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative ^ ) "rs, alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione.
Singolare è poi il motivo con il quale si lamenta che il teste Chiavetta avrebbe potuto rendere dichiarazioni su quanto affermato dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, (e quindi in violazione degli artt. 62, 63 o 195 cod.proc.pen.) quando lo stesso imputato non ha mai reso dichiarazioni nel corso del processo. 1.2 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, considerato che la sospensione condizionale della pena non era stata chiesta con i motivi di appello e che "il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen." (Sez. 2, Sentenza n. 15930 del 19/02/2016, Moundi e altro, Rv. 266563 - 01).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Alfr d