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Ordinanza — n. 14152/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal correctly applied the principle that the existence of mitigating circumstances is a factual judgment. The defense argued the first-instance judge lacked reasoning, but the appellate court properly cited the defendant's extensive criminal record over twenty years to justify denying generic mitigation under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The existence of mitigating circumstances is a factual judgment that may be excluded by the judge based on preponderant reasons, provided the reasoning is congruous and non-contradictory, rendering it unchallengeable in cassation even if specific appreciation of each alleged factor is missing.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code factual judgment standard inadmissible cassation appeal criminal record assessment circostanza attenuante favoreggiamento preclusione per tolleranza

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDEI MASSIMO nato a CAMERINO il 19/11/1975 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 24 gennaio 2020, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Taddei Massimo responsabile del reato di ricettazione. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Taddei, lamentando che in relazione all'unico motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte di appello aveva fornito un'argomentazione logico giuridica meramente apodittica: il giudice di primo grado nulla aveva motivato sul punto ed era stata la Corte di appello a fare riferimento, per la prima volta, ai numerosi precedenti penali dell'imputato, sopperendo così alla lacuna lasciata dal Tribunale. Il difensore censura inoltre l'affermazione secondo la quale la difesa non aveva sostanzialmente dedotto elementi positivi che avrebbero potuto rendere l'imputato meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio, visto che si era fatto riferimento alla confessione dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dal testo della sentenza risulta infatti che la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al ricorrente, facendo riferimento al fatto che i numerosi precedenti penali (anche specifici) dell'imputato per delitti commessi nell'arco di oltre venti anni non consentivano la concessione delle attenuanti generiche: la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.

è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni ALfredo Mantovano I DEPOSITATO IN CA LLE