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Ordinanza — n. 14148/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud conviction, rejecting claims of attempted crime and excessive fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Fabrizio Alario inadmissible. The appellant argued that the fraud was merely attempted due to his financial hardship and that the imposed fine exceeded legal limits. The court rejected these claims, ruling that the crime was consummated upon the victim's receipt of funds and that the fine calculation complied with statutory requirements for continued offenses.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: The court establishes that a fraud offense is consummated once the victim acquires the funds, and the fine for continued offenses must be calculated within the statutory limits, allowing separate adjustments for detention and pecuniary penalties.

Parole chiave

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fraud consummation continued offense pecuniary fine limits attempted crime defense cassation inadmissibility perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie reati economici

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
ricorre per cassazione il difensore dell'Alario lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 56 cod.
Art. 81 cod. pen.
pen.: segnala l'erroneità della sentenza impugnata che aveva ritenuto perfezionato il reato con la assunzione dell'obbligazione da parte della persona offesa; 2.2 violazione di legge quanto alla erronea applicazione del disposto di cui all'art. 81 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Il rilievo sulle circostanze attenuanti generiche si atteggia, infine, non già come una censura di illegittimità/incongruità della motivazione quanto come una istanza di modifica della decisione gravata e senza che, in alcun modo la difesa indichi i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art. 606 cod.
Art. 131bis cod. pen.
- da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta lamentando invece la non corretta valutazione delle prove acquisite ed insistendo, da ultimo, per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. di cui nessuna menzione era stata fatta in appello.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 56 cod. pen
ricorre per cassazione il difensore dell'Alario lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 56 cod.
art. 81 cod. pen
pen.: segnala l'erroneità della sentenza impugnata che aveva ritenuto perfezionato il reato con la assunzione dell'obbligazione da parte della persona offesa; 2.2 violazione di legge quanto alla erronea applicazione del disposto di cui all'art. 81 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Il rilievo sulle circostanze attenuanti generiche si atteggia, infine, non già come una censura di illegittimità/incongruità della motivazione quanto come una istanza di modifica della decisione gravata e senza che, in alcun modo la difesa indichi i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art. 606 cod.
art. 131bis cod. pen
- da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta lamentando invece la non corretta valutazione delle prove acquisite ed insistendo, da ultimo, per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 42144 del 14/10/2021, Vitanza Agatina, Rv. 282069
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALARIO FABRIZIO nato a PALERMO il 12/12/1985 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo aveva riconosciuto Fabrizio Alario responsabile dei fatti di truffa a lui ascritti e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Alario lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 56 cod. pen.: segnala l'erroneità della sentenza impugnata che aveva ritenuto perfezionato il reato con la assunzione dell'obbligazione da parte della persona offesa; 2.2 violazione di legge quanto alla erronea applicazione del disposto di cui all'art. 81 cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiama il calcolo della pena operato dal primo giudice e segnala che la pena pecuniaria è stata calcolata in misura ben superiore al triplo del minimo edittale; rileva l'erroneità del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche atteso che il fatto è stato indotto dalla difficile condizione economica del ricorrente ed è rimasto allo stadio del tentativo.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo del ricorso non tiene conto di quanto risulta dalle due sentenze di merito ovvero che il ricorrente, lungi dall'aver posto in essere un mero tentativo, ha perfezionato le truffe con la acquisizione delle somme accreditategli al titolo di acconto sicché, come sottolineato dalla Corte di Appello, quantomeno con riguardo a quegli importi, il reato doveva necessariamente ritenersi consumato. 3.2 Il secondo motivo è altrettanto manifestamente infondato atteso che l'aumento della pena pecuniaria per la continuazione è certamente contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 81 cod. pen. dal momento che essa era stata individuata nella misura-base, per il capo b) di cui al decreto di citazione a giudizio del 2.2.2017, in mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa e ben potendo il giudice procedere ad aumenti differenti per la pena detentiva e per quella pecuniaria (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 4 - , Sentenza n. 42144 del 14/10/2021, Vitanza Agatina, Rv. 282069).

Il rilievo sulle circostanze attenuanti generiche si atteggia, infine, non già come una censura di illegittimità/incongruità della motivazione quanto come una istanza di modifica della decisione gravata e senza che, in alcun modo la difesa indichi i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art. 606 cod. proc. pen. - da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta lamentando invece la non corretta valutazione delle prove acquisite ed insistendo, da ultimo, per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. di cui nessuna menzione era stata fatta in appello.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca Mlfredo Mantovano nei-0-