Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14132/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prescription suspension and lack of specific mitigating circumstances justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14132/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the prescription period was interrupted by a suspension from 2012 to 2012, preventing the statute of limitations from expiring before the appellate judgment. The defense argued for excessive punishment and generic mitigating circumstances, but the court found the penalty appropriate given the quantity of goods and rejected the appeal's reliance on general case law without specific factual support. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The interruption of the prescription period by a suspension prevents the statute of limitations from expiring during the proceedings; furthermore, generic appeals citing case law without specific factual justification fail to meet the requirement for admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription suspension manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances statute of limitations cassation inadmissibility alleggerimento della pena attenuazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013
(vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv.
Sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro
pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;
Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); inoltre, la Corte di appello ha evidenziato il quantitativo di merce ricettato (circa kg 800 di arance) per ritenere congrua la pena, con argomentazione logica e quindi immune da censure.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARARU ILIE nato il 27/09/1983 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Caldararu Ilie ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 18/03/2021 che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che alla data della sentenza della Corte di appello era già trascorso il termine prescrizionale massimo di dieci anni previsto dagli artt. 157 e 161 cod.pen. 1.2 II difensore eccepisce che la pena inflitta era eccessiva in considerazione delle modalità della condotta, nonché della natura del fatto contestato 1.3 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato la pronuncia di questa Corte secondo cui tra gli elementi valutabili ai fini della concessione del beneficio rientrano la confessione spontanea, il corretto comportamento processuale e la collaborazione prestata alle indagini

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso non considera che vi è stata sospensione dei termini di prescrizione dal 29/06/2012 al 7/12/2012, per cui sommando tale periodo al termine di dieci anni decorrente dal 9 dicembre 2010, alla data della sentenza della Corte di appello (18/03/2021), il reato non era ancora prescritto; si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;

Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); inoltre, la Corte di appello ha evidenziato il quantitativo di merce ricettato (circa kg 800 di arance) per ritenere congrua la pena, con argomentazione logica e quindi immune da censure. 1.3 Deve infine ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun elemento a tale proposito, limitandosi a richiamare massime giurisprudenziali, con conseguente genericità del motivo. 2.11 ricorso deve, pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell'a Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni fredo Mantovano