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Ordinanza — n. 14131/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Liuzza inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal liability for receiving stolen checks, but the court found his arguments were generic and failed to cite specific procedural acts. The court ruled that the appeal merely reiterated the appellate court's factual findings without providing the specific, reasoned critique required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Cassation appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the appellate court or lacking specific reference to procedural acts are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of lower court findings criminal liability reasoning procedural defect in appeal uso di un documento falso fatture fittizie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZA FRANCESCO nato a CANICATTI il 08/12/1972 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 27/04/2021, confermava - per quanto qui rileva - la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 05/11/2019, nei confronti di LIUZZA Francesco, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il LIUZZA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità, una serie di convergenti risultanze del tutto idonee a comprovare la sussistenza del reato contestato, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale in materia: la mancata indicazione, da parte del LIUZZA, di elementi idonei ad identificare il suo presunto debitore che aveva fatto emettere un assegno a suo favore (avendo il soggetto in questione utilizzato documenti falsi); la mancata indicazione anche del rapporto negoziale sottostante alla consegna dell'assegno, delle modalità di consegna, delle ragioni alla base della immediata presentazione per l'incasso (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

A fronte di tali elementi, il difensore si è limitato ad affermazioni generiche o del tutto autorefenziali, perché prive di specifici riferimenti ad atti del processo (cfr. quanto dedotto a pag. 5 del ricorso in ordine ad un preteso credito del LIUZZA derivante dalla vendita di un'auto al sedicente TURCO effettuata "molti anni prima, nel periodo in cui si trovava in Germania"). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consiglie tensore Il Presidente VITTORIO ENZA PIERO MESINI D'AGOSTINI DEPOSITATO IN CA /i ELLERI