Ordinanza — n. 14129/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBBAR AZIZ nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 15/09/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 02/03/2021, nei confronti di SEBBAR Aziz, in relazione ai reati di tentata rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il SEBBAR, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3.bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il SEBBAR, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3.bis cod. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBBAR AZIZ nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 15/09/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 02/03/2021, nei confronti di SEBBAR Aziz, in relazione ai reati di tentata rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il SEBBAR, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3.bis cod. pen..
Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente ha svolto considerazioni in ordine alla configurabilità dell'aggravante, omettendo completamente di operare un effettivo confronto critico con il preliminare ed assorbente tema del difetto di interesse, ritenuto assorbente dalla Corte territoriale per l'impossibilità di conseguire un concreto vantaggio dall'eventuale esclusione dell'aggravante medesima, anche alla luce dell'erronea applicazione in favor rei della disposizione di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. (cfr.
Pag. 4 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il ConsiglIry1Estensore Il Preidente VITTORIO ZIENZA PIERO MESS D'AGOSTINI DEPOSITAT