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Ordinanza — n. 14127/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of devolutive effect regarding non-appealed acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had already accepted a plea agreement and confirmed the conviction, limiting the scope of review to the sentencing aspect. The Supreme Court ruled that since the appellant waived all appeal arguments, the second-instance judge was not required to address acquittal causes that were not contested.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 1 comma 56 legge 103/2017: In plea bargaining appeals, the second-instance judge need not address acquittal grounds if the appellant has waived all appeal reasons, as the devolutive effect limits cognition to non-waived matters.

Parole chiave

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plea bargaining appeal devolutive effect waiver of appeal acquittal grounds inadmissible appeal Article 129 code sentencing review rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione la DUMITRU, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1 comma 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Propone ricorso per cassazione la DUMITRU, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 15/04/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione la DUMITRU, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU MIRELA nato il 04/10/1989 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEitEDM -~~11n ~1. udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 15/04/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Grosseto, in data 20/07/2020, nei confronti di DUMITRU Mirela, in relazione al delitto di rapina aggravata a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione la DUMITRU, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522.

Nella specie, emerge dalla sentenza che il CALCE aveva tra l'altro devoluto motivi limitati al trattamento sanzionatorio). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consigli stensore VITTORIO IENZA Il Presidente PIERO M ESS-1-1\11ITYAGOSTIN I i I (./ DEPOSITATO IN CAN LERIA 1 2 2022 o