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Ordinanza — n. 14125/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for continuous receiving stolen goods due to inadmissible merit complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the appellate court's reasoning regarding continuous receiving stolen goods. The defendant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence and exclude the testimony of his son, while the prosecution relied on the availability of keys and a nephew's statement. The court ruled that complaints attacking the persuasiveness or adequacy of the appellate court's motivation are inadmissible, as they constitute a review of the merits rather than a procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against conviction are inadmissible if they merely challenge the persuasiveness, adequacy, or rigor of the lower court's motivation without alleging manifest illogic, contradiction, or lack of essential reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of law defect of motivation continuous receiving stolen goods appellate review preclusion altri reati reato di pirateria della strada infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTI VITTORIO nato a SAVA il 09/01/1960 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di LecceXton sentenza in data 05/05/2021, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 27/06/2019, nei confronti di ROSSETTI Vittorio, in relazione al reato di ricettazione continuata. Propone ricorso per cassazione il ROSSETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle deduzioni difensive svolte in appello. Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha valorizzato sia la disponibilità delle chiavi e del telecomando del cancello di ingresso al terreno su cui si trovavano i beni di provenienza furtiva (la cui presenza era stata accertata dagli operanti nel corso di una perquisizione relativa ad altra ipotesi delittuosa a carico del ROSSETTI, in concorso con altri soggetti di nazionalità marocchina), sia le dichiarazioni del nipote dell'imputato in ordine alla disponibilità del terreno in capo a quest'ultimo, sia la riconducibilità al ricorrente dei mezzi diversi da quello in sequestro (per come accertato dagli operanti).

Tale convergenti risultanze sono state contrastate dalla difesa in termini generici, sia quanto alla dedotta insussistenza di un accertamento di P.G. sulla disponibilità dei mezzi non sequestrati in capo al ROSSETTI, sia quanto alla dedotta confusione tra le deposizioni dei parenti dell'imputato. In tale contesto, il riferimento alla mancata escussione del figlio del ricorrente non appare decisivo, alla luce delle altre risultanze acquisite. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento all'elemento soggettivo. Il richiamo della Corte territoriale alla consolidata giurisprudenza in materia (con particolare riguardo alla possibilità di desumere elementi a carico dalla omessa o inattendibile spiegazione circa la disponibilità dei beni di provenienza furtiva) è stato contrastato attraverso considerazioni che si risolvono in una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, che vorrebbe il ROSSETTI del tutto ignaro della presenza, sul terreno di cui aveva le chiavi, dei propulsori e delle cabine di autocarro oggetto dell'imputazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consig re Estensore Il Presidente VITTORI ZIENZA PIERO NO'AGOSTINI 't DEPOSITA