Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking correlation with appellate court's reasoning on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were deemed generic and lacked a necessary correlation with the appellate court's specific reasoning. The appellant argued against the application of recidivism, but the court found his criticisms failed to engage with the detailed factual basis provided by the Court of Appeal regarding prior convictions and behavioral patterns. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; In cassation appeals, grounds are considered generic not only when intrinsically indeterminate but also when they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIABICA SALVATORE nato a PALERMO il 17/06/1983 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 31/03/2021, riformava parzialmente (assolvendo l'imputato dal reato di furto di cui al capo a, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, in data 05/06/2018, nei confronti di SCIABICA Salvatore, in relazione al reato di uso illecito di carta bancomat di cui al capo b della rubrica. Propone ricorso per cassazione lo SCIABICA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla recidiva.
Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente svolge considerazioni critiche improntate a totale genericità, senza alcun effettivo confronto con il percorso motivazionale della Corte d'Appello che ha compiutamente illustrato le ragioni a sostegno dell'applicazione della recidiva (numerose condanne anche specifiche, assenza di indici di ravvedimento, reiterazione degli acquisti con il bancomat a distanza di pochi giorni, complessiva desumibilità di una "coerenza" dei precedenti rispetto ai fatti oggetto del giudizio).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consigl stensore Il Pr»sidente VITTORIO IENZA PIERO M ESt..I:)'AGOSTINI , ROI DEPO