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Ordinanza — n. 14122/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for adding new grounds regarding non-punishability and prescription after appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Tamani's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the non-punishability of the offense and the statute of limitations. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and the extinction of crimes due to prescription, but the Court found these arguments to be new and untimely. Consequently, the appeal was dismissed because the issues were not properly raised during the initial appeal proceedings before the Court of Appeal of Genoa.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. Pen.; Art. 99 cod. Pen.: New grounds concerning non-punishability or prescription raised after the appeal judgment are inadmissible if they were not part of the original appeal's substantive arguments.

Parole chiave

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new grounds inadmissibility non-punishability particular lenity statute of limitations prescription appeal procedural requirements recidiva qualified recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. Pen.
Propone ricorso per cassazione il TAMANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 99 cod. Pen.
Pen., violazione dell'art. 99 cod. Pen., nonché estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
art. 131-bis cod. Pen
Quanto al primo motivo, ogni approfondimento sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 99 cod. Pen
Pen., violazione dell'art. 99 cod. Pen., nonché estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255
Sez. 5, n. 2640 del 07/02/1994, Ortu, Rv. 197283
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMANI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 22/04/1967 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 20/04/2021, riformava parzialmente (aumentando il trattamento sanzionatorio ex art. 81, quarto comma, cod. Pen. in accoglimento dell'appello del P.M., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di La Spezia, in data 22/11/2016, nei confronti di TAMANI Luca, in relazione ai reati di appropriazione indebita, minaccia e uso indebito di carta telepass a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il TAMANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 131-bis cod.

Pen., violazione dell'art. 99 cod. Pen., nonché estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, ogni approfondimento sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (peraltro ampiamente e diffusamente motivata dalla Corte territoriale) appare ultroneo, dal momento che — dal riepilogo dei motivi di appello rimasto privo di qualsiasi confutazione — emerge che la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata devoluta solo con i motivi nuovi, laddove con l'appello principale erano state dedotte questioni in ordine al contraddittorio e alla sussistenza del reato.

Ciò impone di fare applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario» (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).

Il motivo concernente l'applicazione della recidiva difetta della necessaria specificità, essendo privo di confutazione del puntuale percorso argomentativo tracciato al riguardo dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) La residua censura è manifestamente infondata. La decisione di primo grado, che non aveva considerato la recidiva, è stata tempestivamente e vittoriosamente impugnata dal Procuratore Generale, ciò che consente di ritenere non ancora decorso il termine massimo di prescrizione al momento della decisione di secondo grado, che ha riconosciuto ed applicato la recidiva qualificata che determina il termine decennale di prescrizione (per una risalente applicazione del principio, con riferimento al riconoscimento di circostanze attenuanti nel vigore della previgente disciplina, cfr.

Sez. 5, n. 2640 del 07/02/1994, Ortu, Rv. 197283, secondo cui «quando la sopravvenuta prescrizione del reato derivi dal riconoscimento della sussistenza di un'attenuante da parte del giudice di primo grado, che abbia avuto l'effetto di ridurre la decorrenza del termine della prescrizione stessa, l'esigenza di immediata declaratoria di improcedibilità per l'estinzione del reato va anteposta dal giudice d'appello a quella dell'ulteriore corso del procedimento, salvo che la concessione dell'attenuante, presupposto della causa estintiva, non sia specificamente investita da impugnazione da parte del pubblico ministero») Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il ConsigIie stensore Il Prrsidente VITTORIO IENZA PIERO MESSXNI D'AGOSTINI DEPOSITATO IN