Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14121/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by MHAMKA Amor inadmissible, confirming the lower court's conviction for phone cell phone receipt. The appellant's complaints regarding liability and sentencing were deemed generic because they failed to provide a specific correlation with the detailed reasoning of the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: In cassation appeals, grounds must be specific and directly correlated with the lower court's reasoning; generic complaints lacking such correlation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic grounds complaint correlation with reasoning cassation procedure procedural costs uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAMKA AMOR nato il 02/01/1976 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 20/09/2019, nei confronti di MHAMKA Amor, in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il MHAMKA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui le doglianze concernenti l'affermazione di responsabilità sono espresse in poche righe del tutto prive di qualsiasi effettivo confronto con la diffusa motivazione della Corte d'Appello (cfr.

Pagg. 2-3 della sentenza impugnata). Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alle residue doglianze. Pur se apparentemente più diffuso, il motivo riguardante la pena si risolve in generiche affermazioni di principio, e non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte a sostegno della congruità della pena applicata (cfr. Pag. 4 della sentenza), attestatasi tra l'altro su valori non lontani dai minimi edittali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consijir Estensore Il P,residente VITTORI PAZIENZA PIERO MESSI D'AGOSTINI DEPOSITATO 1A1