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Ordinanza — n. 14120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for attacking persuasiveness and lacking interest in favorable sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that grievances regarding the persuasiveness and adequacy of the appellate court's reasoning fall outside permissible grounds for review. The appellant argued for a different interpretation of sentencing criteria and the application of recidivism, while the lower court had mitigated the penalty despite the defendant's status. The court rejected these claims because they merely challenged the merit of factual evaluations rather than pointing to manifest illogicality or contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 63 cod. Pen.: Appeals challenging the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor of the court's reasoning are inadmissible, as only defects such as total lack of motivation, manifest illogicity, or contradiction are admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicity persuasiveness of reasoning sentencing mitigation interest to appeal danneggiamento recidiva nell'infrazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 63 cod. Pen.
1, cod.pen.), ha poi contraddittoriamente mitigato il trattamento sanzionatorio facendo applicazione - in presenza di recidiva qualificata - del criterio mitigatore di cui al quarto comma dell'art. 63 cod. pen.
Art. 635 cod. Pen.
Invero, la Corte territoriale, pur avendo correttamente rilevato la persistente rilevanza penale (come reato autonomo, non più come circostanza aggravante) del danneggiamento delle finestre della casa circondariale, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, n.
art. 63 cod. pen
1, cod.pen.), ha poi contraddittoriamente mitigato il trattamento sanzionatorio facendo applicazione - in presenza di recidiva qualificata - del criterio mitigatore di cui al quarto comma dell'art. 63 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUDANI MEHER nato il 25/04/1992 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 09/01/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio in applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. Pen. E confermando nel resto) la sentenza la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data 11/12/2017, nei confronti di SOUDANI Meher, in relazione al reato di danneggiamento a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il SOUDANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità del reato e alla contraddittorietà della decisione anche in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, al diniego delle attenuanti generiche, alla misura del trattamento sanzionatorio, all'applicazione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i motivi concernenti l'affermazione della penale responsabilità, l'applicazione della recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

Quanto poi alla misura del trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi il difetto di interesse ad impugnare una decisione assunta in favor. Invero, la Corte territoriale, pur avendo correttamente rilevato la persistente rilevanza penale (come reato autonomo, non più come circostanza aggravante) del danneggiamento delle finestre della casa circondariale, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, n. 1, cod.pen.), ha poi contraddittoriamente mitigato il trattamento sanzionatorio facendo applicazione - in presenza di recidiva qualificata - del criterio mitigatore di cui al quarto comma dell'art. 63 cod. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il ConskilIre Estens