Italian Court dismisses appeal on extortion, upholding coercive threat distinction from fraud and consummated crime status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Mario Bruscagin inadmissible, upholding the lower court's conviction for extortion. The appellant argued for reclassification as aggravated fraud and questioned the consummation of the crime, but the court rejected these claims based on established precedents. The decision affirmed that the coercive nature of the threat distinguishes extortion from fraud and that the victim's handover of funds under police control constitutes consummation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 640-bis c.p.: The distinction between fraud and extortion relies on the concrete coercive efficacy of the threat rather than its manipulative intent, and extortion is consummated when the victim hands over money under police control following the arrest of the perpetrator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCAGIN MARIO nato a BAGNOLI DI SOPRA il 09/12/1937 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza in data 26/01/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Padova, in data 30/04/2014, nei confronti di BRUSCAGIN Mario, in relazione al reato di estorsione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BRUSCAGIN, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto quale truffa aggravata, e, in subordine, alla ritenuta consumazione del reato.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui, per un verso, «il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante'', che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato» (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124).
Per altro verso, si è altresì precisato che «integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota» (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, richiamando i pregressi rapporti tra l'imputato e l'ARCESE e quelli tra quest'ultimo e la persona offesa, e conferendo una indubbia efficacia coercitiva, e non meramente ingannatoria, alle frasi del BRUGAGIN qualora la persona offesa non avesse versato le somme indicate.
Quanto al secondo ordine di censure, viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all'estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adopera rsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo» (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417).
Si tratta di un orientamento assolutamente consolidato, ribadito in tempi anche recentissimi (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 43509 del 05/10/2021, Cifù), dal quale non vi è motivo di discostarsi: orientamento perfettamente applicabile alla fattispecie in esame, come sottolineato dalla Corte d'Appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Cons e Estensore Il Pr sidente VITTOR PAZIENZA PIERO M ..9S D'AGOSTINI DEPOSITATO IN C