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Ordinanza — n. 14117/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the Court of Appeal's reasoning was flawed. The appellant argued against the evidentiary weight of phone calls, surveillance images, and DNA traces but failed to demonstrate a manifest illogicality in the lower court's evaluation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely attack the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning without proving manifest illogicality, contradiction, or lack of essential motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard appellate reasoning review evidentiary evaluation preclusion procedural costs award altri capi d'accusa altri reati usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCARIELLO ALESSANDRO nato a ROMA il 30/05/1992 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 12/01/2021, riformava parzialmente (dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui ai capi b e c, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 07/10/2014, nei confronti di TOCCARIELLO Alessandro, in relazione al reato di rapina aggravata a lui ascritto in concorso con CHITE' Carmine (separatamente giudicato). Propone ricorso per cassazione il TOCCARIELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. In particolare, quanto alle telefonate intercorse tra l'utenza in uso al TOCCARIELLO e quella del CHITE', la difesa ne ha contestato la valenza indiziante limitandosi a prospettare spiegazioni alternative in termini del tutto congetturali (telefonate intercorse alle 5.53 e alle 6.57, in un contesto di conversazioni iniziato due giorni prima: cfr. pag. 3), e ha insistito sulla inattendibilità delle immagini dell'impianto di videosorveglianza senza chiarire le ragioni per le quali l'operante avrebbe dovuto calunniosamente affermare di aver riconosciuto il TOCCARIELLO, a lui ben noto a causa della sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione.

Del tutto silente risulta poi il ricorso per ciò che riguarda l'ulteriore elemento costituito dalla presenza di tracce genetiche compatibili con il TOCCARIELLO, rinvenute su un oggetto rinvenuto all'interno dell'auto utilizzata per l'esecuzione della rapina (cfr. Pag. 5). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consigli rCEstensore Il Presidente VITTORIO ZIENZA PIERO ME 'AGOSTINI DEPOSITATO