Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding the lack of necessity and the minor nature of the offense. The court held that the lower court's reasoning was not manifestly illogical or contradictory, but rather a valid assessment of the evidence. Consequently, the applicant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they attack the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor of the lower court's reasoning without demonstrating manifest illogicality or contradiction.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVO MARIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 03/04/1985 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 21/01/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 12/04/2018, nei confronti di OLIVJO Maria, in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione la OLIVO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha disatteso le richieste difensive in termini immuni da censure qui deducibili, sottolineando: l'insufficienza del richiamo ai principi costituzionali per l'applicabilità dell'esimente invocata, in assenza di una comprovata situazione di concreto pericolo; la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (risultando irrilevante, quanto all'arbitrarietà dell'occupazione, il prospettato consenso del soggetto assegnatario); il particolare allarme correlato alla concreta condotta di occupazione, indicativa di per sé di una personalità negativa, e perciò non riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 , dikOk Il Consire Estensore ny- Il Presi ente VITTOR /PAZIE