Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking correlation with appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the alleged defect of motivation was too generic. The appellant, Paone Alessio, argued against the appellate court's confirmation of his fraud conviction but failed to link his complaint to specific parts of the appellate decision. The court ruled that such vague grounds do not meet the established legal standard for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; In cassation appeals, grounds for inadmissibility are considered generic not only when intrinsically indeterminate but also when they lack a necessary correlation with the reasons underlying the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONE ALESSIO nato a NAPOLI il 01/01/1990 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 17/06/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Cassino, in data 09/07/2018, nei confronti di PAONE Alessio, in relazione al reato di truffa a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il PAONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il vizio di motivazione è dedotto in termini del tutto generici, avulsi dal compiuto percorso motivazionale della Corte d'Appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consi ler(' Estensore Il Pr sidente VITTORI AZIENZA PIERO MESSI D'AGOSTINI DEPOSITATO IN C ANCE ERIA 1 2