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Ordinanza — n. 14111/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and attacking persuasiveness of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a different legal classification of the crime and requested generic mitigating circumstances, but these claims merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The court dismissed the appeal because the grievances attacked the persuasiveness of the reasoning rather than citing specific defects like manifest illogicity or contradiction, which are required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the appellate court or attacking the persuasiveness of the reasoning without citing specific defects such as manifest illogicity or contradiction are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reiteration of arguments attack on persuasiveness manifest illogicity requirement generic mitigating circumstances tentata rapina rapina qualificata reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLO CICCHINO JOANES nato a PARMA il 21/02/1999 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 06/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 07/11/2019, nei confronti di CICCARELLO CICCHINO Joanes, in relazione ai reati di tentata rapina aggravata e porto abusivo di coltello a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il CICCARELLO CICCHINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione in tentato furto e al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità per il delitto di tentata rapina, il fatto che il ricorrente di fosse posizionato dinanzi al titolare della tabaccheria travisato e mostrando un grande coltello da macellaio: condotta inequivocabilmente esplicativa delle intenzioni minacciose dell'agente, peraltro vanificate dalla pronta e decisa reazione della persona offesa.

Ad analoghe considerazioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle residue censure. Conferendo rilievo dirimente alle modalità del fatto criminoso, la Corte d'Appello ha reso una motivazione incensurabile in questa sede, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consi Estensore Il presidente VITTORIQV IAZIENZA PIERO