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Ordinanza — n. 14110/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14110/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14110/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO ANTONELLA nato a CATANZARO il 10/03/1986 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 17/06/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Catanzaro, in data 12/04/2018, nei confronti di IULIANO Antonella, in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione la IULIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente svolge considerazioni critiche improntate a totale genericità, senza alcun effettivo confronto con il percorso motivazionale della Corte d'Appello che ha per un verso richiamato la costante elaborazione giurisprudenziale in ordine alla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità fino alla cessazione della permanenza, e, per altro verso, ha escluso la possibilità di rinvenire le connotazioni di speciale tenuità nell'occupazione posta in essere dalla IULIANO, protrattasi almeno per oltre un decennio (cfr. La data dell'accertamento rispetto a quella della presentazione della domanda di regolarizzazione): non potendo rilevare, nel senso auspicato dalla ricorrente, l'avvenuta presentazione della predetta nella fase iniziale dell'occupazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Cons e Estensore Il Presidente VITTOR PAZIENZA PIERO MES INI D'AGOSTINI / u•----- DEPOSIT

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 633, 639-bis cod. pen. a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione la IULIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente svolge considerazioni critiche improntate a totale genericità, senza alcun effettivo confronto con il percorso motivazionale della Corte d'Appello che ha per un verso richiamato la costante elaborazione giurisprudenziale in ordine alla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità fino alla cessazione della permanenza, e, per altro verso, ha escluso la possibilità di rinvenire le connotazioni di speciale tenuità nell'occupazione posta in essere dalla IULIANO, protrattasi almeno per oltre un decennio (cfr. La data dell'accertamento rispetto a quella della presentazione della domanda di regolarizzazione): non potendo rilevare, nel senso auspicato dalla ricorrente, l'avvenuta presentazione della predetta nella fase iniziale dell'occupazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Cons e Estensore Il Presidente VITTOR PAZIENZA PIERO MES INI D'AGOSTINI / u•----- DEPOSIT

Parole chiave

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grave restrizione all'uso attuale restrizione di diritto pubblico della proprietà occupazione soggiorno ininterrotto ampliamento dell'espropriazione immobile occupato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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