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Ordinanza — n. 14109/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigation due to lack of proven impact on defendant's personality maturity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The defense argued that the defendant's youth and procedural choices warranted leniency, but the court rejected this. The decision rests on the established principle that youth alone does not justify mitigation without proof of incomplete personality maturity.

Regesto Legislator

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Art. 53 c.p.; Art. 13 c.p.: The youth of the accused cannot by itself justify the grant of generic mitigating circumstances; the judge must ascertain that the youthful condition has influenced the personality, determining incomplete maturity and the capacity to evaluate behavior according to civil norms.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances youth as mitigating factor personality maturity assessment inadmissible cassation appeal criminal sentencing mitigation danneggiamento risarcimento del danno responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 53 c.p.
Art. 13 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMI SERGIO nato a BISACCIA il 05/06/1992 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenzayn data 09/07/2021, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data 10/04/2018, nei confronti di DOMI Sergio, in relazione al reato di danneggiamento a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il DOMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.

Deve invero osservarsi che le valutazioni della Corte territoriale, imperniate sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti, sono stati confutati dalla difesa con un riferimento alla scelta processuale (che appare in sé inidonea ai fini che qui interessano) e alla giovane età. A tale ultimo proposito, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la 'giovane età' dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile» (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consig Estensore Il Presidente VITTORI ZIENZA PIERO MES:SINI D'AGOSTINI ,› r'í DEPOSITATO IN CANC ERIA 4 1